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Trasporti di cabotaggio in Italia, il Ministero dell’Interno emana una nuova circolare riguardante i controlli sul rispetto della normativa
Ricordiamo che tale disciplina è il frutto di nuovi importanti modifiche che l’art.47 bis, comma 1 del Dlgs 50/2017 ha apportato agli articoli 10 e 12 del Dlgs 136/2016 (il decreto che ha recepito la direttiva UE 2014/67 riguardante i distacchi transnazionali nell’ambito di prestazioni di servizi).
La sanzione di cui sopra, peraltro, è prevista anche qualora a bordo del veicolo non siano presenti contratti di lavoro e buste paga del conducente redatti o tradotti in lingua italiana.
Con la diffusione agli operatori di Polizia stradale della circolare in esame da parte del Ministero dell’Interno, la sanzione di cui sopra diventa a tutti gli effetti operativa e, a questo proposito, il Ministero ha fornito importanti istruzioni, tra cui ricordiamo:
- la sanzione sopracitata si applica quando le carenze documentali riguardano attività di autotrasporto effettuata da imprese straniere – stabilite nell’Unione Europea – che impegnano conducente distaccati o, comunque in occasione di trasporti di cabotaggio;
- la sanzione si applica al conducente mentre l’impresa, se proprietaria del veicoli, è obbligata al pagamento in solido;
- una volta accertata l’infrazione, l’ufficio della Polizia a cui appartiene l’organo accertatore deve segnalarla al competente Ispettorato del Lavoro territoriale; questo perché l’art.12.1 del Dlgs 136/2016 sanziona la violazione degli obblighi di comunicazione riguardante la comunicazione preventiva di distacco, con un una somma che va da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Secondo quanto pronunciato dal Consiglio di Stato, con parere ufficiale del 1 giugno 2018, l’applicazione della sanzione in oggetto, inoltre, segue l’iter previsto per le infrazioni del codice della strada per cui ciò comporta:
- la determinazione del pagamento in misura ridotta, pari al minimo edittale;
- la possibile riduzione del 30% qualora i pagamenti siano effettuati entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale;
- trascorso il termine per effettuare il pagamento in misura ridotta o per ricorrere davanti al Prefetto o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, il verbale diventa esecutivo e di conseguenza l’illecito amministrativo potrà estinguersi solo mediante pagamento di una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre le spese del procedimento (203 Codice della Strada);
Ricordiamo, anche, che seppur la circolare in oggetto afferma che la comunicazione preventiva di distacco dovrebbe avere durata trimestrale e riportare in lingua italiana anche la paga oraria lorda del conducente e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, in realtà il Ministero del Lavoro non ha predisposto, ancora, nei modelli UNI_CAB_UE nessuna delle voci citate. La comunicazione in ogni caso va fatta da parte dell’impresa estera entro le 24 ore del giorno antecedente la data della prima operazione, utilizzando direttamente la piattaforma online appositamente creata all’indirizzo:
http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx?lang=it
Infine, ci appare opportuno constatare come dal momento che la piattaforma del Ministero del Lavoro risulta nei fatti incompleta a ricevere tutti i dati relativi al conducente distaccato, che si appresta a svolgere operazioni di cabotaggio nel nostro Paese, risulterebbe singolare e del tutto ingiustificabile, l’applicazione della relativa sanzione prevista dalla normativa specifica.