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Trasfertismo e trasferta: l’interpretazione autentica del Parlamento riconferma il regime finora adottato per l’autotrasporto
Il testo approvato dal Parlamento, recita:
“il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[1], si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori cui, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1, non si renda applicabile la disposizione di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del suddetto articolo 51[2]“.
È quindi stata confermata la giustezza del regime fino ad ora adottato nell’autotrasporto, che ha da sempre considerato i propri addetti non come dei “trasfertisti” ma come lavoratori che, occasionalmente, si trovano in trasferta e ai quali viene riconosciuta l’indennità di disagio solo per quei periodi in cui tale condizione di “trasferta” si determina e tale indennità è variabile in funzione delle poche o tante ore trascorse al di fuori del territorio in cui si trova la sede di lavoro del dipendente.
Si riconferma perciò che le indennità di trasferta corrisposte ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto delle merci che effettuino occasionalmente servizi che prevedano l’assenza dalla sede di lavoro non concorrono a formare il reddito se si limitano a 90 Euro/die (o a 150 Euro/die per i viaggi all’estero).
Trattandosi di interpretazione autentica, la norma incide su procedimenti ispettivi, amministrativi e giudiziali in corso ove, per effetto di una interpretazione giurisprudenziale anche della Cassazione, fatta propria dagli organi di vigilanza dell’INPS e del Ministero del Lavoro, molte indennità e compensi economici dati a titolo di trasferta, sono stati ricondotti a “trasfertismo” con una incidenza contributiva e previdenziale pari al 50%.
Ora, ciò sarà possibile (la norma è entrata in vigore il 2 dicembre 2016) soltanto con la presenza contestuale delle 3 condizioni sopra descritte ai punti a, b, c.
[1] “6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché’ le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione”.
[2] “5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite e’ ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.”







