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TFR: l’Ispettorato del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alle anticipazioni delle quote nelle busta paga dei dipendenti

TFR: l’Ispettorato del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alle anticipazioni delle quote nelle busta paga dei dipendenti

9 Maggio 2025

Con nota n.616/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un chiarimento estremamente interessante in merito alla legittimità della prassi, riscontrata dal personale ispettivo, riguardante la anticipazione diretta in busta paga delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturate dal personale dipendente.

In particolare, la nota in oggetto, rappresenta una risposta ad un quesito posto dalla Direzione interregionale del lavoro del Nord, in cui si chiede se l’anticipazione del TFR, effettuato oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla L. n. 190/2014 (che era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018) sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e se di conseguenza una anticipazione delle somme fuori da questa casista possa considerarsi come illegittima. Inoltre, viene chiesto all’INL anche quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.

L’INL alla luce dei quesiti posti premette che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. il quale, nei primi cinque commi individua i criteri di calcolo e nei commi successivi disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.

L’ultimo comma dello stesso articolo rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021.

Alla luce di quanto previsto dal comma 10 dell’art.2120 del Codice Civile, spiega l’Ispettorato, è tuttavia da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Tale operazione, prosegue l’INL, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell’istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

L’Ispettorato, da questo punto di vista, ricorda come dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria.

Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., con la conseguenza che le quote di TFR versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.

Alla luce di tutto ciò e venendo al secondo quesito, l’INL ritiene che laddove si siano riscontrati anticipazione in busta del TFR come mere ipotesi di anticipazione senza l’assoggettamento delle stesse a contribuzione previdenziale, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote illegittimamente anticipate.

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