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Termini decadenziali per CIG, CIGO e ASO: l’INPS fornisce chiarimenti
L’INPS, con messaggio n.2901 del 21 luglio 2020, ha fornito nuove delucidazioni sul termine di presentazione delle domande di CIG ordinaria, in deroga e di assegno ordinario che, ricordiamo, deve avvenire, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Più nello specifico, l’INPS ha precisato che il termine di decadenza deve considerarsi con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza stessa è intervenuta, potendo il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.
Nel caso in cui le istanze riguardino un arco di durata plurimensile, “il termine decadenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.
Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.
Per chiarire meglio la questione è utile riproporre l’esempio avanzato dall’Istituto:
per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO trasmettendo una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal decreto legge n. 52/2020.
Nell’attesa dell’adeguamento delle funzioni informatiche, le strutture territoriali INPS provvederanno a rigettare per decadenza le istanze che risultino presentate oltre i termini stabiliti.
In caso di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale, i datori di lavoro possono presentare un’ulteriore istanza indicando, tuttavia, un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In alternativa, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, le aziende possono richiedere la revisione del provvedimento di rigetto, chiedendo l’accoglimento parziale della domanda limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il regime decadenziale.