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Tempo determinato e somministrazione. Una Circolare di Minlavoro detta chiarimenti dopo il Decreto Dignità

Tempo determinato e somministrazione. Una Circolare di Minlavoro detta chiarimenti dopo il Decreto Dignità

16 Novembre 2018

Com’è infatti noto, il Decreto Dignità ha profondamente modificato la disciplina dei contratti a termine prevista dal D. Lgs. 81/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act) che aveva vigorosamente ampliato, portandone la possibile durata a 36 mesi, la possibilità di utilizzare queste tipologie contrattuali, anche in considerazione della richiesta di flessibilità nell’utilizzo della manodopera espressa dal mondo delle imprese.

Tra gli argomenti affrontati dalla Circolare, segnaliamo i seguenti:

• Per i contratti a termine:

✓ l’indicazione della cosiddetta causale (ovvero delle esigenze che giustificano la stipulazione a termine, previste dalle modifiche introdotte con il nuovo art.19.1 del D.Lgs. 81/2015) è sempre necessaria anche nelle seguenti ipotesi: rinnovo del contratto a termine; superamento della durata massima di 12 mesi, dovuto alla proroga di un precedente contratto di durata inferiore a 12 mesi; godimento dei benefici normativi previsti per le assunzioni, anche se inerenti a contratti a termine per i quali l’indicazione della causale non è richiesta dalla Legge (es per la sostituzione di lavoratori in congedo);

✓ il Decreto Dignità non ha modificato la previsione di cui all’art. 19.3 del Dec.to Lgs. 81/2015 in base alla quale, raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, le stesse parti possono stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi presso le sedi territorialmente competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al quale si applica la nuova disciplina dei rinnovi (quindi, con obbligo di indicazione della causale);

✓ la proroga presuppone il mantenimento delle motivazioni alla base della prima assunzione a termine, altrimenti sussiste un rinnovo contrattuale.

✓ Inoltre, si verte nell’ipotesi del rinnovo anche quando l’efficacia del nuovo contratto scatti dopo la scadenza del precedente;

✓ i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo di 24 mesi;

✓ l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro per ciascun rinnovo, si applica sulla misura ordinaria dell’1,4%. In questo modo si determina la nuova entità del contributo che, in presenza di un secondo rinnovo, andrà incrementata dello 0,5%, e così via per i rinnovi successivi.

• Per quanto concerne i contratti di somministrazione a tempo determinato:

✓ il limite temporale di 24 mesi previsto per la durata del contratto a termine (o quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva), si applica anche alla somministrazione a tempo determinato per cui, una volta raggiunto, il datore di lavoro non può utilizzare questa tipologia contrattuale con lo stesso individuo per lo svolgimento di mansioni di pari livello e della medesima categoria legale. Nel calcolo di questo limite, si tiene conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma;

✓ l’utilizzo di questa tipologia contrattuale è sottoposto alle stesse condizioni introdotte per i contratti a termine, valutate con riferimento all’utilizzatore;

✓ anche nelle missioni di durata inferiore ai 12 mesi, il datore è tenuto a motivare il ricorso alla somministrazione quando avvenga successivamente alla scadenza di un contratto a termine tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria (e viceversa), visto che questa fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;

✓ il limite massimo del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, previsto per le assunzioni con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, può essere derogato dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) per tener conto delle esigenze dei diversi settori produttivi. Detto limite si applica per ogni nuova assunzione a termine o in somministrazione avvenuta dal 12 Agosto u.s

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