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Tempi di guida e di riposo: arrivano alcune precisazioni da parte del Ministero dell’Interno
Con circolare n.300/STRAD/1/0000030694.U/2022 del 22/09/2022 il Ministero dell’Interno ha fornito dei nuovi chiarimenti in merito alla deroga, prevista dal Reg. 561/2006, all’art.12, comma 3, modificata dal Reg. UE 2020/1054. Sulla corretta interpretazione del Reg. UE 2020/1054, che ricordiamo costituisce uno dei provvedimenti facenti parte del cosiddetto Pacchetto Mobilità I, lo stesso Ministero aveva fornito dei primi chiarimenti con circolare n.300/a/2356/21/111/2/2 del 16 marzo 2021, di cui parlammo dalle pagine del nostro sito web.
Più nel dettaglio, l’introduzione del comma 3, dell’art.12, del Reg. 2020/1054 prevede che i conducenti, in condizioni di circostanze eccezionali, possano superare di due ore il periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
Nella circolare del 16 marzo 2021 gli Interni affermavano che tale deroga non poteva riguardare anche il termine per iniziare un nuovo periodo di riposo giornaliero.
Nella nuova nota invece, stante anche la diversa interpretazione fornita dalla Direzione generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione europea, è stato chiarito che i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero, potendolo concludere quindi al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.