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Targhe di prova, il Ministero dell’Interno fornisce precisazioni sul corretto utilizzo
Va da sé, quindi, che le officine di riparazione e di trasformazione possono utilizzare la targa di prova su veicoli immatricolati purché però dispongano anche della copertura assicurativa RCA e della revisione; qualora dovessero mancare questi requisiti ai veicoli “in prova”, in caso di accertamento da parte degli organi della polizia stradale, possono scattare le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Questo, almeno, è stata l’interpretazione finora attuata se non fosse che con la circolare n.300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 del Ministero dell’Interno si è tornati sull’argomento in questione per dare ulteriori specifiche.
In particolare, il Ministero dell’Interno ha ricordato nella nuova nota come esista una diversità interpretativa sulla questione rispetto alla visione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, stando a quanto riportato in quest’ultima circolare, “si è mostrato possibilista nel riconoscere l’utilizzabilità della targa di prova anche su veicoli immatricolati“.
Vista, quindi, la complessità della materia in questione, i due Ministeri (Interni e Trasporti) hanno deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato affinchè si possa avere una chiave interpretativa univoca sulla tematica.
Da questo assunto, quindi, con la circolare del 30 maggio 2018 l’Interno ha voluto richiamare l’attenzione degli organi di polizia preposti al controllo affinchè, per il momento, si mantenga la prassi consolidata che prevede l’utilizzo delle targhe di prova anche su veicoli immatricolati ma non assicurati.