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Tachigrafo: una sentenza della Corte di Giustizia UE chiarisce sulla corretta applicazione delle sanzioni e sull’uso misto dello stesso veicolo

Tachigrafo: una sentenza della Corte di Giustizia UE chiarisce sulla corretta applicazione delle sanzioni e sull’uso misto dello stesso veicolo

22 Settembre 2021

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, lo scorso 9 settembre, ha emesso una sentenza che produrrà certamente delle conseguenze significative in materia di corretto uso del cronotachigrafo, sia in merito alla impossibilità per le autorità di controllo di uno Stato membro di sanzionare solo alcune infrazioni commesse da un autista di un altro stato membro o Paese terzo, sia per quanto concerne l’uso misto dello stesso veicolo da parte di un conducente.

In merito alla prima questione, nella sentenza la Corte, infatti, circoscrive la possibilità per le autorità di controllo di uno Stato membro di sanzionare le infrazioni commesse in un altro Stato membro relativamente al Regolamento 561/2006 mentre non viene fatto alcun accenno al Regolamento 165/2014 che ha abrogato il Regolamento 3821/85.

Sotto questo profilo la pronuncia della Corte appare chiara e soggetta a scarse interpretazione: l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85, come modificato dal regolamento n. 561/2006, commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello riguardante l’uso misto dello stesso veicolo da parte del conducente per il quale in alcuni casi è possibile che lo stesso possa aver svolto operazioni di guida esenti dal Regolamento 561/06, la Corte, come chiarito anche in altre sentenze, ha ribadito che il conducente è tenuto a registrare come “altre attività” tutte quei periodi di guida svolte nei giorni precedenti esenti dalla normativa sui tempi di guida e di riposo.

Tutto ciò in virtù del fatto che, come evidenzia la Sentenza, il mancato rispetto delle regole sui tempi di guida, le pause e i periodi di riposo non rivelati dall’apparecchio di controllo nei giorni in cui manca il registratore può avere un effetto negativo sulla capacità fisica e psicologica del conducente per un periodo successivo.”

Infine, la sentenza in oggetto conferma che la verifica su strada deve riguardare anche le attività svolte dall’autista nel giorno del controllo e nei 28 giorni precedenti.

Di seguito è possibile leggere la sentenza: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245747&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=816976

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