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Sospensione breve della patente: il Ministero dell’Interno fornisce ulteriori chiarimenti

Sospensione breve della patente: il Ministero dell’Interno fornisce ulteriori chiarimenti

3 Luglio 2025

Con circolare n. 300/STRAD/1/0000019441.U/2025 del 25/06/2025 il Dipartimento di Pubblica di Sicurezza del Ministero dell’Interno ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, introdotta dalla legge 177/2024 che si applica in presenza di determinate violazioni ai conducenti titolari di patente con meno di 20 punti che siano stati identificati al momento in cui è stata commessa la violazione.

Proprio su questo tema il Ministero ha ribadito che lo stesso debba essere identificato nel momento in cui viene commessa la violazione; la circolare sottolinea infatti che “è ragionevole escludere l’applicabilità della sospensione breve quando il conducente è identificato in un momento successivo alla commissione o all’accertamento della violazione e ritenere, invece, applicabile la sanzione accessoria in argomento quando il conducente viene identificato al momento dell’accertamento anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione”.

In forza di tali considerazioni si ritiene, pertanto, ammissibile – prosegue il Ministero – l’applicazione della sospensione breve per una violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, atteso che il conducente è identificato al momento della commissione della violazione durante i rilevi del sinistro medesimo”.

Analogamente a quanto ribadito in caso di incidente, la circolare ribadisce anche che la sospensione breve si ritiene applicabile per una violazione dell’art. 174 cds (tempi di guida e di riposo) commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso l’esame dei dati della carta del conducente o del disco del tachigrafo o del dispositivo di controllo, atteso che il conducente è identificato al momento dell’accertamento della violazione e della contestazione.

Rimane, invece, esclusa la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all’accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all’art. 180, comma 8, cds e di cui all’art. 126-bis cds.

Infine, ponendo fine definitivamente ad interpretazioni fuorvianti maturate nei mesi precedenti l’introduzione dell’istituto della sospensione breve, la circolare sottolinea come per effetto dello specifico riferimento alla patente di guida, l’istituto della sospensione breve può trovare applicazione solo in considerazione del punteggio risultante su tale documento. Di conseguenza, in caso di violazioni commesse nell’esercizio di attività professionale di trasporto di persone o merci per cui è richiesto il possesso della CQC o del CAP tipo KB, il punteggio da verificare per l’eventuale applicazione della sospensione “breve” della patente non è quello risultante da tali titoli professionali, ma quello risultante dalla patente posseduta.

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