Somministrazione transnazionale di manodopera: Minlavoro chiarisce che non può giustificare un abbattimento dei diritti dei lavoratori
15 Aprile 2015
La Direzione Generale delle Attività ispettive del Ministero del Lavoro ha infatti ricordato che, secondo quanto previsto dalla normativa europea sul distacco (
direttiva 96/71/CE e direttiva 2014/67/UE) e dall’art. 23, comma 1, del
d.lgvo 276/2003 (che ha applicato,. in Italia, la cosiddetta “Legge Biagi”), il lavoratore distaccato ha:
- diritto “a condizioni base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”;
- può usufruire anche della responsabilità in solido tra l’utilizzatore e l’agenzia di somministrazione, per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.
Il diritto “a condizioni di lavoro non inferiori”, fa si che l’attività del lavoratore distaccato venga disciplinata non già dalle clausole, più o meno fantascientifiche, di un eventuale contratto tra l’impresa utilizzatrice e l’Agenzia di somministrazione, ma dalle disposizioni di Legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione italiana, con riferimento a:
- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- durata delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario;
- salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- non discriminazione tra uomo e donna;
- condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione.
In merito alla retribuzione, la circolare ministeriale ha confermato la risposta già fornita nel 2010 ad un precedente interpello. Pertanto,
“nella nozione di retribuzione devono essere comprese tutte le erogazioni patrimoniali del periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta. La retribuzione, così intesa, va dunque più strettamente legata alla definizione di “reddito da lavoro dipendente” valida ai fini fiscali e nella stessa rientrano tutte le erogazioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro in senso lato, senza operare una comparazione per singola voce retributiva, che risulterebbe comunque impossibile in considerazione dei differenti regimi normativi applicabili nei diversi Paesi europei.”Il Ministero del Lavoro ha invitato i propri Ispettori a prestare la massima attenzione alle eventuali irregolarità nell’ambito della somministrazione e del distacco transnazionale di lavoratori, avviando anche specifiche campagne per informare le imprese sulla corretta applicazione della normativa.
Per parte nostra, non possiamo che essere soddisfatti dei contenuti della Circolare e della convinzione della Direzione Generale delle Attività ispettive circa il fatto che non è possibile equiparare, di fatto, la somministrazione trasnazionale a pratiche di moderna “tratta dei lavoratori” o, come ha ribadito Papa Francesco recentemente, a forme di “nuovo schiavismo“.
Resta tuttavia pertinente la domanda: perchè, se è così, cresce incessantemente il numero di coloro che si rivolgono a queste Agenzie di lavoro interinale (o ai loro più loschi propagandisti italiani) per utilizzare autisti da aduibire alle linee più massacranti, se alla fin fine non vi è alcun vantaggio economico per le imprese ed è assai dubbio che vi possa essere maggiore qualità nelle prestazioni che così vengono ad essere assicurate alla clientela?
E se c’è stato bisogno di uno sfacciato volantino per imporre al Ministero una Circolare vuol dire forse che il Ministero del lavoro tra “jobs acts” e “flessibilità varie“, qualcuno aveva pensato che tutto piotesse essere mpermesso e che fosse inutile perseguire le illecite forme di retribuzione dei lavoratori “in affitto“?