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Somministrazione fraudolenta e distacco illecito: dopo il D.L. Dignità, l’INL riapre la caccia ai “furbetti” del costo del lavoro
L’Ispettorato ha affermato che il reato si configura sempre in presenza di un appalto illecito, mancante dei requisiti previsti dall’art. 1655 del Codice Civile, stipulato per eludere norme inderogabili di legge o del CCNL
Nei casi di appalto illecito e di somministrazione fraudolenta, il vantaggio economico ottenuto dal committente (sotto forma di risparmi ottenuti sul costo del lavoro, grazie all’applicazione del CCNL dell’appaltatore) è sufficiente a dimostrare l’intento fraudolento delle parti, ferma restando, in ogni caso, l’opportunità che queste circostanze vengano suffragate da ulteriori elementi istruttori (accertando, ad es. la correttezza dei versamenti previdenziali, l’eventuale ricorso pregresso al lavoro nero ecc..).
Quanto alle sanzioni, una volta accertato il requisito della fraudolenza, il personale ispettivo dovrà contestare anche la violazione amm.va dell’art. 18 del D.lgs. 276/2003, con la prescrizione obbligatoria di far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto ; inoltre, sarà possibile adottare anche la diffida accertativa ex art. 12 del D.lgs. 124/2004 nei confronti del committente/utilizzatore, sulla base del CCNL applicato da quest’ultimo.
Quanto al distacco transnazionale non autentico, affinché vi sia somministrazione fraudolenta non basta che la condotta abbia determinato l’applicazione elusiva del regime previdenziale straniero, ma occorre altresì che venga accertata la violazione delle condizioni di lavoro ed occupazione del nostro Paese, stabilite all’art. 4 del D.lgs. 136/2016: periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, ecc.
Inoltre, la natura non genuina del distacco transnazionale determina “l’imputazione del lavoratore in capo al soggetto che ha utilizzato la prestazione, fatti salvi gli effetti sotto il profilo del disconoscimento dell’A1”; in ogni caso, il personale ispettivo impartirà la prescrizione obbligatoria per far cessare la condotta antigiuridica.
Infine, per le condotte di somministrazione fraudolenta che hanno avuto inizio prima del 12 agosto 2018 e protrattesi successivamente, il reato è configurabile soltanto per le giornate successive a quella data.