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SINP: dal 12 ottobre operativa la piattaforma informatica per la comunicazione telematica degli infortuni sul lavoro
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016, è stato pubblicato il D.Interministeriale 25 maggio 2016, n. 183, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
A far data dal 12 ottobre 2016, detto Sistema opera sulla piattaforma informatica dell’INAIL , con lo scopo di fornire le informazioni necessarie, sia per la valutazione circa l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sia per orientare in modo corretto la conseguente attività di vigilanza.
Nel rinviare ad una dettagliata lettura del decreto, si ritiene opportuno evidenziare sin da subito che in virtù della messa in operatività del predetto Sistema, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, per la successiva trasmissione al SINP, gli infortuni sul lavoro che abbiano determinato un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’infortunio, tenendo presente che tale comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
In caso di inadempienza, le sanzioni amministrative vanno da un minimo 548 euro, fino ad un massimo di 1.972,80 euro.







