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Sicurezza sul lavoro. Con la conversione del D.L. 146/2021 nuove tutele per i lavoratori e maggiori obblighi per preposti e titolari

Sicurezza sul lavoro. Con la conversione del D.L. 146/2021 nuove tutele per i lavoratori e maggiori obblighi per preposti e titolari

6 Gennaio 2022

La conversione in legge del D.L. 21 ottobre 2021 n.146 Intervenendo sul testo dell’art. 13, ha introdotto ulteriori importanti novità sulla operatività concreta decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) anche rispetto a quelle, di cui avevamo già dato conto, inserite, dal Governo, nel D.L. originario.

Di esse cercheremo di dar conto, in modo quanto più possibile analitico, nei successivi capoversi.

Prima di far ciò, tuttavia, vorremmo sottolineare che si tratterà di vedere se l’INL, a cui il D.L. 146 come convertito in legge, ha assegnato definitivamente nuove, consistenti compiti e risorse – umane e materiali – saprà effettivamente svolgere il ruolo che gli viene assegnato, di presidio della sicurezza e di repressione delle irregolarità sia nell’impiego della forza lavoro che nelle modalità con cui a tale forza lavoro viene assicurato di poter operare in sicurezza.

Non dimentichiamo, infatti, che in Italia la media degli infortuni mortali sul lavoro è di u n decesso ogni 3 giorni, una cifra che colloca il nostro Paese agli ultimi posti a livello europeo in questa drammatica classifica.

E soprattutto occorre che anche gli imprenditori comprendano che la prevenzione e la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro sono elemento fondamentale non soltanto per evitare sanzioni pesanti o addirittura la sospensione delle proprie attività, ma soprattutto per riavvicinare a molte attività lavorative quelle giovani generazioni che invece oggi ne rifuggono, con il risultato che non soltanto alcuni settori – tra i quali l’autotrasporto – soffrono di una  drammatica carenza di nuova manodopera, ma che l’invecchiamento dei lavoratori occupati rischia di divenire esso stesso, proprio in quanto tale, ulteriore elemento di rischiosità.

Le novità introdotte dalla Legge di conversione 17/12/21, n. 215

Il nuovo obbligo di comunicazione deli rapporti di lavoro autonomo occasionale

Scorrendo il Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – che alleghiamo – della legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 spicca, innanzi tutto, il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

L’art. 14 del T.U. sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008) riformato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, infatti, prevede ora che, i committenti abbiano l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività affidate a lavoratori autonomi occasionali mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

Ciò allo scopo dichiarato di consentire una costante “attività di monitoraggio” e soprattutto di “contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”, non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.

Le modalità  sono quelle già previste dall’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 per il lavoro intermittente, ma in questo caso la violazione dell’obbligo di comunicazione è soggetta a una sanzione assai più elevata rispetto a quelle riguardanti il cosiddetto “lavoro a chiamata”, la cui omissione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400.

Infatti, la mancata comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D.lgs. n. 124/2004).

Riguardo all’adozione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro che risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel testo definitivo della legge si è aggiunta l’ipotesi di lavoratori “inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”, assegnando alla comunicazione preventiva una funzione di “requisito necessario” per lo svolgimento dell’attività, con la conseguenza di un quadro sanzionatorio imponente per chi utilizzi lavoratori autonomi occasionali.

Va infatti considerato che alla già segnalata sanzione per l’omessa comunicazione si aggiungerà il provvedimento di sospensione, anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, a prescindere dalla percentuale di irregolarità non prevista.

Sospensione dell’attività riammessa in caso di rischi connessi all’amianto

Riguardo all’ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza il nuovo Allegato I al D.lgs. n. 81/2008,  che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Aggravate le conseguenze della sospensione con riguardo alla partecipazione a lavori pubblici

Anche quanto previsto dall’art. 14, comma 2, D.lgs. n. 81/2008, come novellato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 è stato ulteriormente modificato ed appesantito in sede di conversione del Decreto Legge.

Il “divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione” è stato infatti modificato introducendo il più ampio divieto di “contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50”, ovviamente con riguardo all’intero periodo di sospensione.

La sospensione perde efficacia in caso di silenzio dell’Ispettorato nei confronti del ricorso

Con riferimento al ricorso amministrativo contro il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, non si prevede più che ove l’Ispettorato interregionale non si pronunci nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso questo si intende accolto, ma con maggiore aderenza alle finalità della norma si stabilisce che “il provvedimento di sospensione perde efficacia”.

Ai lavoratori dell’azienda sospesa va garantita la retribuzione

Circa la tutela dei lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare si stabilisce espressamente che, a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dell’INL), il datore di lavoro deve corrispondere integralmente la retribuzione e versare i relativi contributi.

Nuovi compiti e nuovi doveri per i preposti alla sicurezza

La modifiche più corpose, peraltro, sono state quelle agli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008 che definiscono  ruoli e funzioni del preposto, rafforzandoli entrambi e definendo con maggiore precisione le sanzioni nei confronti di questa figura, qualora ad essi non corrisponda con la dovuta accuratezza.

Anzitutto si prevede l’obbligo per il datore di lavoro e per i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.

Un nuovo ruolo è stato poi affidato ai CCNL, dando loro la possibilità di stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate.

La nuova disciplina precisa ulteriormente che il preposto non possa subire nessun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis).

Conseguentemente viene riformato l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, che prevede ora che il preposto deve “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”

E ancora: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (nuova lettera f-bis dell’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/08, per la non osservanza della quale è prevista la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).

E infine, la legge di conversione ha stabilito che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto “(art. 26, comma 8-bis, d.lgs. n. 81/2008, per la cui omissione è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro).

Formazione ed aggiornamento degli addetti e dei titolari: si cambia passo

La conversione in legge del D.L. n. 146/2021 è intervenuta anche sulla formazione e sull’addestramento obbligatorio, a cura e spese del datore di lavoro.

Con la nuova versione della norma, l’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza, prevedendo altresì l’obbligo di tracciare in apposito registro anche informatizzato tutti gli interventi di addestramento effettuati (nuovo art. 37, comma 5, d.lgs. n. 81/2008).

Inoltre, si prevede che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (nuovo art. 37, comma 7-ter, d.lgs. n. 81/2008). La pena a carico di chi ometta tale adempimento prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro).

Infine, anche alla luce delle novità ora menzionate si modificano i commi 2 e 7 dello stesso art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevedendo che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale provveda ad accorpare, rivisitare e modificare gli Accordi attuativi del D.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione, stabilendo la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; nonché le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Con la stessa procedura si dovrà procedere a definire le modalità per far sì che anche il datore di lavoro, oltreché i dirigenti e i preposti, ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il D.L. n. 146/2021 aveva già introdotto numerose novità in materia di “Organismi paritetici”. Ora la legge di conversione  ha previsto che per la compilazione dell’elenco degli organismi paritetici il Ministro del Lavoro debba sentire le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

Infine, ed è questione che vale non poco, in termini di abbattimento del costo del lavoro,  per le imprese che sceglieranno di far parte degli Organismi paritetici,  la legge di conversione ha stabilito che l’INAIL, nell’individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e dei criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi, dovrà tenere conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.

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