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Serbatoietti senza autorizzazione comunale e recupero accise: le Dogane chiudono la vicenda
Nel luglio scorso l’Agenzia delle Dogane, con una nota indirizzata alla propria struttura regionale della Lombardia aveva già assunto una posizione che non lasciava dubbi interpretativi e consentiva di affermare che i timori di una possibile richiesta di recupero dei rimborsi delle accise goduti dalle imprese di autotrasporto, quando tali imprese fossero titolari di serbatoietti inferiori ai 10 mc sprovvisti di autorizzazioni comunali, fossero da considerare come del tutto inconsistenti.
Come si ricorderà, era proprio in Lombardia – e in particolare nella Valtellina – che si era determinata una situazione di estrema tensione in quanto gran parte delle imprese aventi sede in quella parte d’Italia, risultavano – anche quando avessero presentato domanda nelle forme prescritte allacompetente Amministrazione Comunale – sprovviste di autorizzazione per i propri serbatoietti di gasolio ad uso privato.
Ciò a causa dell’estrema lentezza delle Amministrazioni comunali nell’evadere le pratiche e anche di una diffusa confusione su quali dovessero essere le conseguenze – per l’impresa – della mancanza di tale autorizzazione.
Da tutto ciò ne era derivato il timore che, stante la non completata procedura autorizzativa dei serbatoietti, l’Agenzia delle Dogane potesse avanzare richiesta di recupero dei rimborsi delle accise godute da qquelle imprese ai sensi del D.P.R. 277/2000.
Ora la stessa Agenzia, ha emanato la nota 35900/RU – stavolta indirizzzandola a tutte le strutture periferiche (Direzioni Regionali, Interregionali ed Interprovinciale delle Dogane) e, per conoscenza, alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, con cui ribadisce i concetti già esplicitati nella nota del 2017: “l’assenza del richiamato titolo autorizzatorio di competenza dell’autorità amministrativa non produca di per sé la decadenza del beneficio fiscale ed il conseguente recupero dell’imposta qualora essa non influenzi la realizzazione delle condizioni di consumo prescritte per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa”.
Ovviamente l’impresa di autotrasporto dovrà aver adempiuto alle necessarie prescrizioni tributarie e fiscali:
a) indicazione nella dichiarazione trimestrale di rimborso del possesso dell’impianto di distribuzione per uso privato, non soggetto a denuncia ex art. 25 del TUA, mediante compilazione del Quadro B;
b) gestione dell’impianto di distribuzione carburante nei termini fissati dalla rispettiva legge regionale per l’utilizzo ad uso privato che consenta comunque la ricostruzione dei consumi da ammettere ad agevolazione;
c) adempimento integrale degli obblighi tributari a tutela del corretto impiego del gasolio nella destinazione d’uso agevolata.
Resta ovviamente fermo, ribadisce tuttavia l’Agenzia delle Dogane, il necessario adeguamento alle disposizioni regionali in materia di regime amministrativo degli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, cui l’esercente è tenuto ad adempiere. A tal fine, l’Ufficio delle dogane procederà ad un’immediata segnalazione dell’irregolarità riscontrata alla competente autorità.







