Skip to main content

News

Sea Modal Shift: dal 27 marzo possibile effettuare la rendicontazione per la II annualità

Sea Modal Shift: dal 27 marzo possibile effettuare la rendicontazione per la II annualità

26 Marzo 2026

Con decreto n. 55 del 25 marzo 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state definite le modalità operative per la rendicontazione della seconda annualità 2024–2025 del Sea Modal Shift (ex marebonus), ovvero quei contributi destinati agli operatori che effettuano scelte modali finalizzate a migliorare e ottimizzare la catena intermodale.

Per accedere ai contributi, le imprese devono presentare istanza di rendicontazione esclusivamente online tramite il sito di RAM Spa (società in house del MIT che si occupa della fase istruttoria del Sea Modal Shift) dalle ore 12 del 27 marzo 2026 alle ore 12 del 29 maggio 2026.

Così come indicato da decreto, in piattaforma dovranno essere caricati i documenti richiesti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata in lingua italiana. Ogni impresa ammessa ai benefici (anche se associata) potrà presentare una sola istanza di rendicontazione.

L’accesso alla procedura informatica è consentito tramite CIE, CNS o SPID, intestati al legale rappresentante dell’impresa o ad un suo delegato nel caso di imprese stabilite in un altro Paese dello Spazio Economico europeo.

Il procedimento relativo alle istanze di rendicontazione per ottenere i benefici è articolato in due fasi distinte e successive: la fase di rendicontazione degli imbarchi e la fase di pagamento.

Nella fase di rendicontazione degli imbarchi, dovranno essere indicate la tratta marittima utilizzata; l’importo pagato al netto dell’IVA per tratta e il numero dei viaggi effettuati sempre per tratta.

Per tutte le imprese richiedenti la rendicontazione dovrà riguardare i viaggi effettuati nel periodo 6 dicembre 2024 – 5 dicembre 2025, quietanzati alla data di presentazione della richiesta.

Si ricorda che la compilazione del riepilogo di rendicontazione degli imbarchi andrà effettuata per singola rotta e per tipologia di veicolo e che, anche per la fase di rendicontazione, l’impresa potrò procedere o secondo rendicontazione singola o cumulativa.

Infine, si sottolinea che il provvedimento di ammissione o di rigetto della domanda di richiesta di contributo sarà poi notificato all’impresa richiedente da parte tramite PEC dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Che cos’è il Sistema Assotir

Assotir mette al tuo servizio un sistema di servizi e strumenti volti a garantire risposte efficaci e immediate alle esigenze legali, di gestione aziendale, tecniche e di formazione proprie di ogni azienda nel settore dell’autotrasporto.

Entra nel Sistema Assotir e beneficia di un’assistenza completa.

Iscriviti all’area riservata
Per essere aggiornato sulle ultime normative e ricevere le nostre newsletter.
Iscriviti
Torna su