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Sconto INAIL per prevenzione
Come abbiamo informato con la nostra news del settembre 2014, anche per il 2015 l’INAIL, riconosce una riduzione del tasso di premio applicato – come previsto dall’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffa dei Premi (M.A.T.) – alle aziende che ne facciano richiesta e che svolgano l’attività da almeno due anni, purché abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto a quelle minime previste dal D.Lgs. n. 81/08.
La riduzione, se riconosciuta, sarà applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2015 (febbraio 2016).
Tale riduzione è applicata in misura fissa ed è collegata al numero di lavoratori presenti in azienda con le seguenti percentuali:
Lavoratori – anno | Riduzione |
Fino a 10 | 30% |
Da 11 a 50 | 23% |
Da 51 a 100 | 18% |
Da 101 a 200 | 15% |
Da 201 a 500 | 12% |
Oltre 500 | 7% |
Rinviamo i lettori ad un attento esame della nostra news di settembre in cui vengono specificati dettagliatamente i requisiti di cui deve essere in possesso l’azienda e le modalità per la presentazione della domanda, ivi incluso il modulo OT24 da riempire e da inviare all’INAIL entro e non oltre il 24/02/2015.
In questa sede ricordiamo soltanto che l’azienda, per poter accedere al beneficio, deve:
- essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- essere in possesso della regolarità contributiva e assicurativa (le aziende con un contenzioso in corso, giudiziale o amministrativo, si considerano regolari ai fini dello sconto, ma un eventuale esito sfavorevole del contenzioso comporterà il recupero del beneficio con l’applicazione delle sanzioni di legge).
Inoltre, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, , di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (c.d. cause ostative).

