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Sconto INAIL per prevenzione

Sconto INAIL per prevenzione

30 Gennaio 2015

 Come abbiamo informato con la nostra news del settembre 2014, anche per il 2015 l’INAIL, riconosce una riduzione del tasso di premio applicato – come previsto dall’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffa dei Premi (M.A.T.) – alle aziende che ne facciano richiesta e che svolgano l’attività da almeno due anni, purché abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto a quelle minime previste dal D.Lgs. n. 81/08.

La riduzione, se riconosciuta, sarà applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2015 (febbraio 2016).

Tale riduzione è applicata in misura fissa ed è collegata al numero di lavoratori presenti in azienda con le seguenti percentuali:

 

 

Lavoratori – anno

Riduzione

Fino a 10

30%

Da 11 a 50

23%

Da 51 a 100

18%

Da 101 a 200

15%

Da 201 a 500

12%

Oltre 500

7%

Rinviamo i lettori ad un attento esame della nostra news di settembre in cui vengono specificati dettagliatamente i requisiti di cui deve essere in possesso l’azienda e le modalità per la presentazione della domanda, ivi incluso il modulo OT24 da riempire e da inviare all’INAIL entro e non oltre il 24/02/2015.

In questa sede ricordiamo soltanto che l’azienda, per poter accedere al beneficio, deve:

  • essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
  • essere in possesso della regolarità contributiva e assicurativa (le aziende con un contenzioso in corso, giudiziale o amministrativo, si considerano regolari ai fini dello sconto, ma un eventuale esito sfavorevole del contenzioso comporterà il recupero del beneficio con l’applicazione delle sanzioni di legge).

Inoltre, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti: 

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile,  , di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (c.d. cause ostative).
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