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Scheda di Trasporto: la Circolare Polstrada fa temere che a rimetterci sia, ancora una volta, il vettore

Scheda di Trasporto: la Circolare Polstrada fa temere che a rimetterci sia, ancora una volta, il vettore

22 Gennaio 2015

La Direzione Centrale Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha emanato, lo scorso 31/12/2014, una prima Circolare, per dare disposizioni operative alle pattuglie di operatori di polizia stradale in merito all’avvenuta soppressione – determinata dalla previsione contenuta nel comma 247 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) della SCHEDA DI TRASPORTO e di ogni riferimento a tale scheda contenuto nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

La circolare, dopo aver ricordato che dal 1° gennaio non deve più essere richiesta l’esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti di cui all’art. 7 bis del DLG n. 286/2005 si riserva di approfondire la questione tramite una direttiva che è in fase di realizzazione e che terrà conto anche di altri provvedimenti sull’autotrasporto presi dalla Legge di Stabilità sulla corresponsabilità del committente, la cui non emanazione a oltre 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, rappresenta un ulteriore elemento di confusione che si aggiunge a tutti gli altri che una frettolosa modifica del D.lgs. 286/05 e dell’art. 83 bis della legge 133/08 hanno determinato.

La Circolare ribadisce che “Restano, naturalmente, in vigore le altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.)“.

Inoltre le sanzioni per mancanza a bordo della scheda di trasporto erogate prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità (ossia fino al 31 dicembre 2014) restano “pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento“.

Per quanto riguarda l’applicazione delle norme sulla corresponsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante il trasporto, gli organi di controllo possono ora ricavare le generalità del committente dalle istruzioni scritte, che devono sempre trovarsi a bordo del veicolo, come impone il comma 4 dell’articolo 7 del D.lgs. 286/2005 (che, a differenza dell’art. 7 bis, non è stato abrogato).

Non si comprende, peraltro, in che forma e con quale strumento specifico tali istruzioni debbano essere fornite al vettore, laddove, come appunto l’art. 7 del D.lgs. 286/05 prevede, si sia in presenza di un contratto verbale, ragione che fu appunto alla base dell’emanazione della normativa sulla scheda di trasporto………!?!

Se sul camion, come è dunque altissimamente probabile, non saranno rinvenute queste istruzioni, le informazioni sul committente dovranno essere chieste all’autotrasportatore, “fermo restando le conseguenze sanzionatorie” a carico del vettore che non le rechi con sé.

Spariscono, invece, (con l’abrogazione dell’art. 7 bis del D.lgs. 286/05 determinata dalla Legge 190/14) le sanzioni per il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione, da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori (nel caso di mancanza di contratto scritto).

 

 

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