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Sanzioni in arrivo se sul LUL sono annotate trasferte mai realizzate o non adeguate all’effettiva natura della prestazione lavorativa
La non conforme registrazione della voce trasferta può quindi integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul Libro Unico del Lavoro (LUL), e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5 del TUIR.
Tale difformità, si configura ovviamente ed innanzi tutto nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò, da parte del datore di lavoro, un intento evidentemente elusivo.
Allo stesso modo, rilevano le difformità riscontrate dal personale ispettivo nel diverso ed ulteriore caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare le prestazioni lavorative dei cosiddetti “trasfertisti”, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 (come stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3066 del 17 febbraio 2016 che ha fatto chiarezza sull’accezione riguardante tali lavoratori).
Nel caso dei trasfertisti, infatti, la difformità, oltre a determinare l’applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale comporta la registrazione di un dato – la trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
In caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, in quanto volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro, hanno carattere eminentemente restitutorio (cfr. Cass. Sent. N. 27826 del 30 dicembre 2009), mentre nel caso dei lavoratori c.d. trasferisti, le somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate alla peculiarità dei modi di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. Cass. Sent. N. 5289 del 6 marzo 2014).
In definitiva, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008 per “infedele registrazione sul LUL” può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
- sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);
- sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondente l’erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
Ricordiamo che Il regime sanzionatorio in materia di sanzioni sul LUL prevede l’applicazione di:
- una sanzione amministrativa che va da 150 a 1.500 euro, sa la violazione riguarda meno di 5 lavoratori;
- una sanzione amministrativa che va da 500 a 3.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 5 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi;
- una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 6.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 10 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 12 mesi;







