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Ristori Decreto Genova: incredibile ma vero, sono soggetti a tassazione!
Sembra incredibile ma purtroppo rappresenta la realtà: l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle provvidenze ricevute come sostengo alle imprese di autotrasporto a seguito della caduta del Ponte Morandi nel comune di Genova, dichiarando questi contributi come in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione.
Più nel dettaglio, ricordiamo che il decreto Genova, all’articolo 5, aveva autorizzato il ristoro delle maggiori spese sostenute dai trasportatori rappresentate dalla forzata percorrenza di tratti stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali.
Stante il parere pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, i ristori previsti dal Decreto Genova assumono rilevanza fiscale come contributo in conto esercizio, essendo destinati a fronteggiare esigenze di gestione (cioè, consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori registrate a causa del crollo).
In assenza di una espressa previsione di legge (diversamente da quanto stabilito, ad esempio, per i “ristori” riconosciuti a seguito del COVID-19 ex art. 25 D.L. n. 34/2020 e successivi decreti, per i quali la non rilevanza fiscale è stata esplicitata in norma) che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai principi ordinari.
Di conseguenza,i ristori in questione sono considerati ricavi di esercizio che concorrono alla formazione del reddito secondo i criteri di competenza o di cassa in ragione del regime contabile applicato dall’impresa

