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Riposo regolare preso in cabina. Non solo non vale come riposo, ma ora anche in Italia c’è la sanzione ed è assai pesante.
Di conseguenza, la sanzione da applicare all’autista sorpreso a svolgere questo riposo nella cabina del camion, è quella prevista dall’art. 174, comma 7 del c.d.s, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%), ovvero del pagamento di una somma di denaro da €. 425 ad €. 1701, somma che è aumentata di un terzo, quando la violazione venga commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (art.195, comma 2 bis del c.d.s), con il ritiro temporaneo dei documenti di guida e l’intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.
Va peraltro ricordato come, ai sensi dell’art. 202, comma 2 bis del c.d.s, il pagamento in misura ridotta va fatto immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, a meno che l’interessato non presti cauzione o decida di non pagare con conseguente fermo del mezzo per un periodo non superiore a 60 gg (commi 2 ter e 2 quater, art. 202 c.d.s).
In caso di pagamento immediato, si applica la riduzione del 30% prevista dall’art. 202 comma 1 C.d.S.
La violazione – precisa il Ministero – può essere accertata esclusivamente nel momento in cui è commessa (quindi, in flagranza), per cui non sono ammesse contestazioni a posteriori fondate sull’analisi delle registrazioni del tachigrafo relative alle giornate precedenti il controllo su strada.

