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Rimborsi chilometrici: l’Agenzia delle Entrate precisa i casi di imponibilità
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 92/E del 30 ottobre 2015, che pubblichiamo in allegato, intervenendo sull’imponibilità dei rimborsi chilometrici erogati ai sensi delle tabelle ACI, ai dipendenti in trasferta fuori dal Comune dove svolgono l’attività lavorativa, quando raggiungano la sede di missione direttamente dalla propria residenza anziché dal posto di servizio.
La Risoluzione dell’Agenzia stabilisce che:
- il rimborso è da considerare non imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 5, secondo periodo del TUIR, nel caso la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di missione, risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede dell’impresa;
- qualora detta distanza fosse superiore, per cui al dipendente venisse erogato un rimborso chilometrico più alto rispetto a quello che avrebbe percepito spostandosi dalla sede lavorativa, la differenza tra quanto percepito e la somma cui avrebbe avuto diritto, va considerata quale reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1 del TUIR.
L’Agenzia ha ricordato che i rimborsi chilometrici per le missioni fuori comune sono esenti da imposizione sempreché, naturalmente, gli stessi siano in linea con le tabelle Aci che tengono conto del tipo di auto utilizzata, della distanza percorsa e del costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Questi elementi devono risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro

