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Riforma degli Ammortizzatori Sociali: la legge di Bilancio 2022 estende a tutti i lavoratori le coperture salariali per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
La Legge di Bilancio per l’anno 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) che ha modificato il decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015 con interventi innovativi previsti diretti alla costituzione di un sistema di protezione sociale universale, in linea con quanto discusso nel tavolo di confronto tra Governo e parti sociali dedicato a tali tematiche.
Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha poi pubblicato, sul proprio sito, una serie di slides – che alleghiamo – per rappresentare sinteticamente il quadro completo della riforma.
Le modifiche disposte con la Legge di Bilancio 2022 si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022.
L’impianto si fonda sul principio dell’universalismo differenziato, accrescendo il grado di equità generale del sistema. La necessità è quella di coniugare il sistema degli ammortizzatori sociali integrandolo con efficaci politiche attive del lavoro.
Nella legge di riforma sono, pertanto, previsti sempre interventi di sostegno al reddito con un forte nesso tra le politiche attive e la formazione.
Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste di sostegno aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021–2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Tra i punti qualificanti della riforma, la modifica della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che avrà un unico massimale di 1.199,72 euro, cosa che rappresenta un aumento di oltre 200 euro per quei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a 2.159,48 euro/mese.
Inoltre, per le causali di riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione), crisi aziendale e nel caso dei contratti di solidarietà. la CIGS è estesa a tutti i settori e riconosciuta a tutte le imprese con più di 15 dipendenti
Sui Fondi di Solidarietà Bilaterali (disciplinati dagli artt. 26 e 40 del D.lgs. n.148/2015), che sono gli strumenti pattizi attraverso i quali viene assicurata la copertura dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane o non industriali, viene operato un adeguamento sia della platea dei datori di lavoro che delle prestazioni.
La Legge di Bilancio 2022 all’art. 1, comma 204, lettera b) ha infatti previsto l’estensione dell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, anche ai datori di lavoro che occupino almeno un lavoratore dipendente.
I settori che, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015 hanno istituito alla data del 1° gennaio 2022 (ovvero, come specificato al comma 216, entro il 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021) fondi di solidarietà bilaterali, la legge di bilancio prevede l’adeguamento di tali fondi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022.
In mancanza di tale adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel FIS (Fondo di Integrazione Salariale dell’Inps).
Analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge.
Per i fondi di solidarietà già costituti di cui agli artt. 26 e 40 del d.lgs. n.148/15 che prevedano una prestazione di assegno ordinario che non risponde ai requisiti di importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla legge bilancio 2022 è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle nuove disposizioni con particolare riferimento all’adeguamento della prestazione.
In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel FIS (Fondo di integrazione salariale) dell’IMPS, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
L’intervento del FIS Sarà esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale.
Il FIS erogherà l’assegno di integrazione salariale per una durata massima di 13 settimane e 26 settimane nel biennio mobile, rispettivamente per le imprese fino a 5 dipendenti e per quelle con più di 5 dipendenti. Conseguentemente scompare l’assegno straordinario.
La riforma prevede anche l’estensione del contratto di espansione alle imprese di minore dimensione, con proroga al 2023 e ampliamento del campo di applicazione anche alle imprese con almeno 50 addetti.