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Rifiuto di vaccinarsi da parte del dipendente e riflessi sulla tutela INAIL.
L’INAIL ha risposto, con la nota prot. 2402 del 1 marzo scorso ad un interessante quesito posto da un’azienda ospedaliera ligure in ordine alle conseguenze del rifiuto, da parte del personale infermieristico, a vaccinarsi.
Ovviamente la risposta dell’INAIL affronta esclusivamente gli aspetti connessi al ruolo di ente preposto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Non vi è quindi una presa di posizione esplicita circa le questioni che un atteggiamento simile da parte di un lavoratore a contatto con il pubblico – soprattutto quelle di un operatore della sanità che è a contatto, per definizione, con pazienti fragili, determina e se, come e quando un tale atteggiamento possa mettere in funzione la permanenza del lavoratore nella specifica funzione svolta, che pure è questione cruciale.
Del resto è noto che gli stessi Protocolli sulle norme per il contenimento e la prevenzione della pandemia raggiunti tra le OO.SS. dei lavoratori e le Associazioni delle imprese – comprese le specifiche Linee guida per il settore del trasporto e della logistica – sono essenzialmente norme di autocomportamento ma non si configurano, sul piano giuridico, come precetti imperativi.
Non per caso il nuovo Ministro del Lavoro ha affermato l’esigenza di una revisione di tali strumenti per affrontare questioni come quella sollevata, per il comparto della sanità, dal quesito; ma che riguardano tutti i lavoratori che hanno obbligatoriamente un contatto con il pubblico.
E non vi è dubbio che la stessa possibilità che le imprese ed i sindacati si facciano promotori di una intensificazione della campagna di vaccinazione anche sui posti di lavoro pone l’esigenza che tali problematiche siano affrontate in termini definitivi.
Tuttavia, anche con le limitazioni di contesto sopra definite, il quesito cui l’INAIL ha dato risposta mantiene intatta la sua importanza.
Nel quesito si chiede all’Inail se e quali provvedimenti debbano essere adottati riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale anti-Covid-19, considerato che, pur in assenza di una specifica norma di legge che stabilisca l’obbligatorietà della vaccinazione, la mancata adesione al piano vaccinale nazionale potrebbe comportare da un lato responsabilità del datore di lavoro in materia di protezione dell’ambiente di lavoro (sia per quanto riguarda i lavoratori, che i pazienti) e dall’altro potrebbe esporre lo stesso personale infermieristico a richieste di risarcimento per danni civili, oltre che a responsabilità per violazione del codice deontologico.
Nel quesito si chiede in particolare se la malattia infortunio sia ammissibile o meno alla tutela Inail nel caso in cui il personale infermieristico (ma non solo), che non abbia aderito alla profilassi vaccinale, contragga il virus.
L’INAIL innanzi tutto sottolinea come le numerose questioni poste con il quesito vadano tenute accuratamente distinte:
- le questioni riguardanti la tutela del lavoratore che, avendo rifiutato di vaccinarsi, abbia contratto il contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro
- gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro e di collaborazione del lavoratore (art. 2087 cod. civ. e artt. 266, 279 e 20 del decreto legislativo n. 81/2008),
- Sul primo punto l’INAIL ricorda come, in forza del D.P.R. 1124/1965 “Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo” (principio di automaticità delle prestazioni).
Ne deriva che la tutela assicurativa non può essere sottoposta a ulteriori condizioni oltre quelle previste dalla legge.
Non solo, ma l’articolo 2 del suddetto D.P.R. stabilisce, che “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Il che significa che ”nonostante la violazione di norme antinfortunistiche da parte del lavoratore debba essere considerata un comportamento sicuramente illecito (tanto che la legislazione più recente, al fine di responsabilizzare il lavoratore, prevede sanzioni anche a carico di questi quando non osservi i precetti volti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro), l’illiceità del comportamento non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile”
D’altra parte, prosegue la nota dell‘INAIL, “non si rileva allo stato dell’attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore; infatti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 all’articolo 279 riguardante Prevenzione e controllo, stabilisce che “il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari (…)” tra cui “a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”, ma non prevede l’obbligo del lavoratore di vaccinarsi”.
- Sotto il profilo, invece della responsabilità del datore di lavoro in relazione al contagio del lavoratore che il comportamento dello stesso potrebbe aver causato, l’INAIL ricordache “il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’Inail.
Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell’Inail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro, ma non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di infortunio”.

