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Rifiuti: abrogata la categoria 3-bis riguardante la gestione dei RAEE e introdotte delle nuove procedure per l’iscrizione alle classi 4 e 5
Lo scorso 19 dicembre l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha deliberato tre importanti provvedimenti che riguardano i seguenti aspetti:
- con deliberazione n.4 è stata abrogata la categoria 3-bis riguardante le modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature e la relativa modulistica di iscrizione;
- con la deliberazione n.5 vengono aggiornate le procedure di iscrizione alle categorie 4 e 5;
- con la deliberazione n.6 viene aggiornata la modulistica per le procedure di iscrizione semplificate.
Più nel dettaglio, con la deliberazione n.4 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha adeguato la normativa alle modifiche dello stesso Albo alle modifiche introdotte dal Decreto-legge del 16 settembre 2024 n. 131 che appunto prevede l’abrogazione della categoria 3-bis.
Con la deliberazione n. 5, invece, l’Albo ha precisato che nel caso di iscrizione alla categoria 5 l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi a questa categoria può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:
a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.
Per la categoria 4, allo stesso modo, l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore, anche i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale.
In virtù di ciò, la deliberazione in oggetto, prevede l’aggiornamento tanto della modulistica di iscrizione alla categoria 1 e 1,4,5 quanto della modulistica relativa alla domanda di variazione.
Infine, la deliberazione n.6 come già anticipato prevede l’aggiornamento della modulistica per le procedure di iscrizione semplificate che non interessano però il mondo dell’autotrasporto merci.

