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Rientro periodico a casa  e riposo dei conducenti. La Commissione fornisce chiarimenti con una serie di FAQ

Rientro periodico a casa e riposo dei conducenti. La Commissione fornisce chiarimenti con una serie di FAQ

15 Dicembre 2020

Il pacchetto di mobilità 1 – della cui approvazione  abbiamo, a suo tempo, data notizia ai nostri lettori –  è in vigore. I Regolamenti e le Direttive che lo compongono sono state pubblicate.

Le disposizioni sociali sui tempi di guida e sulle condizioni di riposo dei conducenti sono in vigore dal 20 agosto 2020.

La priorità della Commissione europea è ora garantire una comprensione comune e un’attuazione coerente delle nuove disposizioni.

In questo spirito la Direzione generale mobilità e trasporti – DGMOVE – della Commissione Europea , ha pubblicato qualche settimana or sono, sul proprio sito una serie di domande e relative risposte (Q&A), reperibili al seguente link: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_en) che mirano a garantire una comprensione comune e un’attuazione coerente di alcune delle nuove disposizioni introdotte con l’approvazione definitiva del Pacchetto Mobilità ed in particolare del Regolamento (UE) 2020/1054.

Purtroppo la pubblicazione è avvenuta esclusivamente in lingua inglese

Abbiamo inutilmente atteso, finora, una versione ufficiale, in lingua italiana, di tali Domande & Risposte (Q&A) senza che ciò, contrariamente a quanto assicuratoci, sia avvenuto.

Abbiamo così deciso di pubblicare una nostra traduzione, non ufficiale, delle Domande & Risposte, ritenendo che sia comunque interesse dei nostri lettori e delle imprese associate conoscere l’orientamento della Commissione.

Si badi che, come precisa la DG MOVE, questa serie di domande e risposte è stata preparata dai servizi della Commissione e non impegna la Commissione europea.

Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per interpretare in modo autorevole il diritto dell’Unione.

In tale contesto, si noti che l’articolo 8, paragrafo 8, e l’articolo 8, paragrafo 8 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006, oggetto delle questioni da 1 a 6, costituiscono attualmente oggetto di un procedimento di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia avanzato da alcuni Paesi dell’Unione.

Gli esempi forniti sono illustrativi e l’elenco degli esempi concreti sarà ulteriormente sviluppato.

Rientro del conducente 

  1. Come va inteso e applicato l’obbligo di rimpatrio del conducente a “casa”? Quali sono i rispettivi obblighi e diritti del datore di lavoro e del conducente? Articolo 8 (8bis)

L’obiettivo della misura è migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti nel trasporto su strada evitando che passino periodi eccessivamente lunghi sulla strada.

L’obbligo per l’impresa di trasporto è di organizzare il lavoro dei conducenti in modo che possano tornare («casa») entro ogni periodo di tre o quattro settimane consecutive (a seconda che il conducente abbia avuto due riposi settimanali ridotti consecutivi).

L’articolo 8, paragrafo 8, lettera a), del Regolamento si riferisce a due possibili luoghi di ritorno che devono essere offerti e organizzati dal datore di lavoro, vale a dire il centro operativo del datore di lavoro in cui il conducente ha normalmente sede nello Stato membro dello stabilimento del datore di lavoro o il luogo di residenza dei conducenti quando quest’ultimo differisce dal luogo di stabilimento del datore di lavoro.

Come indicato al considerando (14) del regolamento, [….] i conducenti sono liberi di scegliere dove trascorrere il periodo di riposo”, spetta al conducente scegliere tra le due opzioni offerte dal datore di lavoro. Ciò implica che il conducente non può essere obbligato dal datore di lavoro a scegliere lo stabilimento del datore di lavoro come luogo di ritorno.

Quando il conducente non esprime una scelta tra queste due possibilità, il datore di lavoro può scegliere tra le due, in base a ciò che è considerato più conveniente per l’impresa. Le prove in questo contesto includerebbero un invito (ad esempio e-mail), inviato al conducente a scegliere tra la residenza o il centro operativo dell’impresa, senza che a ciò sia seguita una risposta da parte del lavoratore.

Un’altra questione è dove l’autista alla fine trascorra il proprio riposo.

A questo proposito, il regolamento non prescrive alcun luogo particolare e non vi può essere violazione del diritto dell’UE su questo punto.

Detto questo, il datore di lavoro deve offrire le possibilità di ritorno come prescritto dal Regolamento.

La norma stabilisce un obbligo di natura organizzativa, combinato con l’obbligo di tenere i registri corrispondenti per i controlli da parte delle autorità competenti.

Mentre il conducente può scegliere il proprio luogo di riposo, non ha la possibilità di liberare il datore di lavoro dall’obbligo di organizzare il lavoro in modo tale da consentirgli  il regolare ritorno a “casa”.

Questo obbligo per l’impresa di trasporto rimane, qualunque cosa dichiari il conducente, e qualunque cosa, alla fine, scelga di fare.

In sintesi, il datore di lavoro è tenuto ad offrire al conducente la possibilità di ritornare nel suo luogo di residenza o nella centrale operativa del datore di lavoro in cui il conducente ha normalmente sede, attraverso un’organizzazione adeguata del lavoro.

Tale organizzazione deve essere intrapresa attivamente, senza una particolare richiesta da parte del conducente.

Per quanto riguarda il luogo concreto di riposo, spetta al conducente deciderlo e non richiede al datore di lavoro né al conducente di conservare alcuna prova particolare.

Ad esempio, un autista polacco residente in Slovacchia e dipendente di una società con sede in Polonia, che   effettui operazioni di trasporto tra Francia e Spagna.

Il datore di lavoro deve offrire la scelta a questo conducente e organizzare il lavoro, di conseguenza, in modo da consentire al conducente di tornare regolarmente nel luogo di residenza (Slovacchia) o nel centro operativo dell’azienda (Polonia).

Il conducente può tuttavia informare il datore di lavoro della sua decisione di cogliere l’occasione di una pausa per andare in un altro luogo, ad esempio nel sud Italia per le vacanze. Dopo la pausa, l’autista andrà direttamente, dal luogo in cui ha riposato in Italia, al luogo in cui riprenderà il lavoro (Spagna o Francia).

  1. In che modo l’impresa di trasporto può dimostrare di aver organizzato il lavoro in modo tale che il conducente abbia la possibilità di ritornare al luogo di residenza o alla sede operativa dell’impresa? Articolo 8(8a)

Le imprese di trasporto utilizzeranno i registri tachigrafici, i sistemi di turni dei conducenti o altra documentazione per dimostrare il rispetto dell’obbligo di organizzare la restituzione del conducente (“considerando 14” del regolamento (CE) n. 561/2006).

Un’altra documentazione comprovante che il datore di lavoro abbia offerto al conducente una reale possibilità di tornare al luogo di residenza o al centro operativo dell’impresa potrebbe includere, ad esempio, biglietti o qualsiasi altra prova di altre modalità di viaggio (ad esempio una prova che un conducente è tornato “a casa” da un mini-bus fornito da un datore di lavoro).

Le prove devono essere conservate nei locali dell’impresa ed essere presentate se richieste dalle autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro o dalle autorità di controllo di qualsiasi altro Stato membro.

Al conducente non dovrebbe essere richiesto di possedere tali prove, né di possedere prove del luogo in cui ha trascorso un riposo settimanale regolare o una pausa più lunga. Dopo aver effettuato un controllo su strada, le autorità di controllo potrebbero ad esempio decidere di chiedere ulteriori informazioni sull’attività di un conducente alle autorità dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporto su strada. Il regolamento (CE) n. 561/2006 e la direttiva 2006/22/CE prevedono che gli Stati membri si assistano a vicenda nell’applicazione del regolamento e nel controllo della loro conformità.

L’obbligo del datore di lavoro di consentire il regolare ritorno di un conducente è di natura organizzativa, combinato con l’obbligo di tenere registri corrispondenti per i controlli da parte delle autorità competenti.

Pertanto, una dichiarazione/una rinuncia firmata da un conducente (ad esempio, nell’ambito di un contratto di lavoro o di una dichiarazione di rinuncia anticipata al diritto di ritorno, cioè prima che il conducente riceva un’offerta dal datore di lavoro) con cui egli rinunci al suo diritto di scegliere una “casa” di ritorno non può esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di offrire una reale possibilità di ritorno, né dall’obbligo di organizzare il lavoro di conseguenza.

  1. Chi dovrebbe sostenere le spese di viaggio di un conducente per tornare alla sede operativa dell’impresa o al luogo di residenza? Articolo 8(8a)

Se il conducente termina il suo periodo di lavoro in uno dei due luoghi di sua scelta per il ritorno o nelle vicinanze di uno di questi luoghi, non vi sono costi di viaggio aggiuntivi per il datore di lavoro.

Nel caso in cui il periodo lavorativo precedente il ritorno in uno dei due luoghi si trovi in un luogo distante dal luogo di ritorno scelto, l’obbligo del datore di lavoro di organizzare il ritorno dei conducenti comprende una responsabilità finanziaria per coprire le spese di viaggio.

Quando un conducente decide di non beneficiare dell’offerta del datore di lavoro di ritornare al luogo di residenza del conducente o al centro operativo del datore di lavoro e decide di trascorrere il periodo di riposo in un altro luogo, le eventuali spese di viaggio da e per questo luogo dovrebbero essere coperte dal conducente.

Gli stessi principi si applicano ai conducenti che hanno un luogo di residenza in un paese terzo e che lavorano presso la società con sede nell’UE.

                                                                                                                 

  1. La disposizione è applicabile agli autotrasportatori autonomi? Come può un autotrasportatore autonomo dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di rientro nel luogo di residenza o presso la sede operativa dell’impresa? Articolo 8(8a)

Il regolamento (CE) n. 561/2006 non definisce le modalità per individuare l’esistenza  di un rapporto di lavoro. Tuttavia, in assenza di un riferimento al diritto nazionale, il concetto deve essere inteso come avente un significato autonomo basato su fattori oggettivi.

Per la sua interpretazione, si può trarre ispirazione dalla giurisprudenza relativa a situazioni analoghe (cfr. cause C-658/18, cit., punti 88 e seguenti; C-147/17, punti 41 e seguenti; C-316/13, punti 27 e seguenti).

Pertanto, la determinazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro dovrebbe essere guidata, dai fatti relativi all’effettiva esecuzione dell’opera e non dalla descrizione del rapporto da parte delle parti.

Secondo la Corte, il fatto che una persona sia o meno un lavoratore subordinato deve essere determinato secondo criteri oggettivi che distinguano il rapporto di lavoro con riferimento ai diritti e ai doveri degli interessati.

La caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro è che per un certo periodo di tempo una persona svolge servizi per e sotto la direzione di un’altra persona in cambio della quale riceve una retribuzione.

Allo stesso modo, anche se la definizione di “conducente autonomo” contenuta nella direttiva 2002/15/CE non è in quanto tale applicabile nell’ambito del regolamento (CE) n. 561/2006, si può tener conto anche di tale definizione.

Un’attività svolta come “conducente autonomo” ai sensi di tale definizione non dovrebbe essere considerata come la creazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006.

I lavoratori autonomi non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 8 bis.

Tuttavia, una persona, che è semplicemente dichiarata lavoratore autonomo ma la cui situazione soddisfa le condizioni che caratterizzano un rapporto di lavoro con un’altra persona (fisica o giuridica), deve invece essere considerata come lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8 bis, ed è quindi coperta da tale disposizione.

                                                                                                                  

Divieto di riposo settimanale regolare in cabina 

  1. Cosa costituisce una sistemazione adeguata (anche per genere maschile/femminile) per poter svolgere i periodi di riposo settimanale regolari? Articolo 8(8)

La legislazione chiarisce che i riposi settimanali regolari di almeno 45 ore devono essere presi in alloggi adeguati e rispettosi del genere con adeguati servizi per dormire e sanitari, non possono essere presi nella cabina del veicolo.

Non esiste una definizione né un elenco di criteri per definire la nozione di alloggio adeguato nella legislazione ed è importante lasciare flessibilità sul tipo di alloggio che i conducenti possono utilizzare.

Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 8, prevede chiaramente che l’alloggio offra adeguati servizi per dormire e servizi igienici. Le strutture dovrebbero lasciare abbastanza privacy per ogni individuo.

Diversi tipi di alloggio possono soddisfare tali criteri, ad esempio un hotel, un appartamento in affitto di motel o una casa privata.

  1. Quali prove deve presentare un conducente a un controllore per dimostrare che non ha trascorso il normale riposo settimanale nel camion ma in una sistemazione adeguata? Articolo 8(8)

L’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 specifica che gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentare alcun modulo che attesti le attività dei conducenti al di fuori del veicolo. Ciò copre anche la situazione di riposare regolarmente settimanalmente al di fuori del veicolo. Pertanto, gli agenti incaricati dei controlli non possono richiedere ai conducenti documenti comprovanti che il loro riposo settimanale regolare, prima dell’ispezione stradale, non sia stato speso nel veicolo.

I conducenti o i datori di lavoro possono essere multati per il mancato rispetto del divieto di prendere il riposo settimanale regolare (o il resto di più di 45 ore di risarcimento) nel veicolo solo quando vengono sorpresi a riposare regolarmente settimanalmente all’interno del veicolo al momento del controllo.                                                                                                                 

Norme per i traghetti/treni 

  1. Un conducente che accompagna un veicolo trasportato su traghetto o treno, per un viaggio di 8 ore o più, e con accesso a una cabina letto, deve svolgere le restanti parti del periodo di riposo settimanale regolare in una sistemazione adeguata o ha la possibilità di trascorrerle nel veicolo? Articolo 9

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, i periodi di riposo settimanali regolari e qualsiasi periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore che vengano presi in compensazione per i precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, non devono essere presi in un veicolo. Essi devono essere presi in un alloggio adeguato, come indicato nel regolamento.

L’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento riguarda la situazione in cui un macchinista accompagna un veicolo trasportato in traghetto o in treno e, in tale contesto, prevede alcune deroghe. Pur facendo riferimento all’articolo 8 nel suo complesso, esso non consente di derogare al divieto di cui all’articolo 8, paragrafo 8, di prendere determinati tipi di riposo nel veicolo.

Al contrario, come risulta dai suoi termini, le deroghe ivi consentite possono riguardare solo la possibilità di “interrompere” determinati periodi di riposo, vale a dire un periodo di riposo giornaliero regolare, un periodo di riposo settimanale ridotto o un riposo settimanale regolare.

Essa deroga quindi solo alla disposizione secondo cui un “riposo” costituisce “qualsiasi periodo ininterrotto durante il quale un conducente può disporre liberamente del proprio tempo”.

Di conseguenza, il conducente non può, prima di imbarcarsi e/o dopo lo sbarco dal traghetto/treno, trascorrere una parte del suo riposo settimanale regolare nel veicolo.                                                                                                   

Riposo settimanale ridotto (24H) 


  1. Quando un conducente ha effettuato consecutivamente 2 periodi di riposo settimanale ridotti, i due periodi di compensazione possono essere collegati separatamente ad altri periodi di riposo di almeno 9 ore ed eseguiti durante il trasporto internazionale? Articolo 8(6b)

Qualsiasi deroga alle norme generali deve essere interpretata e applicata rigorosamente, in modo da non compromettere gli obiettivi della legislazione.

Come indicato al “considerando 8” del Regolamento (UE) 2020/1054 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006, il legislatore intende consentire ai conducenti impegnati in un viaggio internazionale a lunga distanza di tornare a casa per il riposo settimanale regolare ed essere risarciti per i precedenti periodi di riposo settimanale ridotti.

L’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), del regolamento precisa chiaramente che il riposo settimanale regolare preso dopo due riposi settimanali ridotti deve essere preceduto dal riposo preso a titolo di compensazione per i due periodi settimanali ridotti consecutivi precedenti e non da altre attività quali la guida o altri lavori. Pertanto, le due compensazioni devono essere prese in blocco e allegate al riposo settimanale regolare obbligatorio dopo i due riposi settimanali ridotti consecutivi.                                                                                                          

Circostanze eccezionali per le deroghe ai periodi di guida

  1. Quali sono le circostanze eccezionali in cui il conducente può superare il tempo di guida giornaliero e settimanale? Come controllare tali circostanze eccezionali? Articolo 12, paragraphs 2 and 3

Il superamento dei tempi di guida giornalieri e/o settimanali è consentito esclusivamente per consentire al veicolo di raggiungere un luogo di sosta adeguato e nella misura necessaria a garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli o del suo carico, o in circostanze eccezionali nei casi in cui il conducente debba raggiungere il proprio luogo di residenza o il centro operativo del datore di lavoro al fine di prendere un periodo di riposo settimanale, o un periodo di riposo settimanale regolare.

Queste due nuove deroghe possono essere utilizzate quando, a causa di circostanze impreviste indipendenti dalla volontà del conducente o dell’operatore (condizioni meteorologiche, congestione, ritardi nei punti di carico/scarico, ecc.), un conducente non è in grado di raggiungere uno dei luoghi sopra indicati per un riposo settimanale senza violare le norme sui riposi giornalieri o settimanali.

Ad esempio, un conducente di un paese periferico impegnato in un lungo viaggio internazionale che, a causa di circostanze impreviste che hanno ritardato il viaggio, non è in grado di raggiungere il suo luogo di residenza, non avrebbe bisogno, facendo affidamento su questa disposizione, di trascorrere 45 ore di riposo settimanale regolare in un altro luogo non lontano dal suo luogo di residenza.

Come indicato all’articolo 12, nuovo paragrafo 4, del regolamento, il conducente è tenuto a indicare manualmente il motivo della partenza dai termini di guida sulla stampa o sul foglio di registrazione o sul registro di servizio. Questa dichiarazione rende il driver responsabile delle informazioni inserite.

L’estensione dei tempi di guida nelle circostanze eccezionali di cui sopra non deve comportare una riduzione del periodo di riposo successivo a tale proroga.

Come indicato all’articolo 12, nuovo paragrafo 5, del regolamento, qualsiasi periodo di proroga a norma del presente articolo deve essere compensato da un periodo di riposo equivalente preso in blocco con qualsiasi periodo di riposo, entro la fine della terza settimana successiva alla settimana durante la quale è stata applicata la deroga.


  1. Un conducente che supera il tempo di guida giornaliero e settimanale a causa di circostanze eccezionali, può superare anche il limite massimo di 90 ore di guida bisettimanale? Articolo 12, paragraphs 2 and 3

La possibilità per i conducenti di superare i tempi di guida giornalieri e/o settimanali in circostanze eccezionali per raggiungere il luogo di residenza o il centro operativo del datore di lavoro per riposarsi settimanalmente o un periodo di riposo settimanale regolare non consente ai conducenti di derogare al limite massimo di tempo di guida quindici giorni di 90 ore di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 12 del regolamento enumera chiaramente le disposizioni da cui il conducente può partire, che sono l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sui termini massimi di guida giornalieri e settimanali e l’articolo 8, paragrafo 2, sull’obbligo per il conducente di aver preso un nuovo periodo di riposo giornaliero entro ciascun periodo di 24 ore dopo la fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Il conducente deve in ogni caso rispettare il limite massimo di guida di 90 ore nell’corso di due settimane.

Ad esempio, un autista che ha guidato 56 ore in una determinata settimana (settimana 1) può guidare altre due ore dopo aver preso una pausa di 30 minuti per raggiungere la propria casa per riposarsi regolarmente settimanalmente. Nella settimana successiva (settimana 2), l’autista dovrà assicurarsi che non guidi più di 32 ore. Questa proroga di due ore dovrà essere compensata da un periodo di riposo equivalente preso in blocco prima della fine della terza settimana successiva alla settimana 1.

Multipresenza

  1. Un conducente coinvolto in attività di multipresenza è obbligato a fare una pausa di 45 minuti nel veicolo in movimento? La pausa può durare più di 45 minuti? Articolo 7

Un conducente coinvolto in operazioni multi-equipaggio non è obbligato a prendersi una pausa di 45 minuti nel veicolo in movimento, seduto accanto a un autista che guida effettivamente un veicolo. Spetta al conducente scegliere se desidera fare o meno la sua pausa in un veicolo in movimento o all’esterno del veicolo.

La pausa può certamente essere più lunga di 45 minuti se viene presa fuori dal veicolo.

La pausa in un veicolo in movimento deve essere una pausa di 45 minuti presa in blocco, come previsto dall’articolo 7, terzo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Il tempo rimanente trascorso nel veicolo seduto accanto a un conducente effettivamente alla guida di tale veicolo deve essere registrato come periodo di disponibilità, come specificato all’articolo 3, lettera b, terzo comma, della direttiva 2002/15/CE.

Attraversamento di una frontiera

  1. Quando inizia ad applicarsi l’obbligo di registrazione manuale dei valichi di frontiera? Articolo 34(6), point (f) and Articolo 34(7) of Regulation 165/2014

Gli articoli 34, paragrafo 6, lettera f e 7, del regolamento (UE) 165/2014 prevedono che i conducenti registrino manualmente il simbolo del paese in cui entrano dopo aver attraversato una frontiera di uno Stato membro. L’obbligo si applica a partire dal 20 agosto 2020 per i veicoli dotati di tachigrafo analogico e dal 2 febbraio 2022 per i veicoli dotati di tachigrafo digitale.

Il conducente deve fermarsi al luogo di sosta più vicino possibile al confine o dopo.

Se l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene su un traghetto o un treno, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o nella stazione di arrivo.

È altresì importante notare che, dal 20 agosto 2020, i conducenti di veicoli muniti di tachigrafo analogico sono tenuti a registrare il simbolo dei paesi in cui il periodo lavorativo giornaliero è iniziato e terminato, come già avvenuto per i veicoli dotati di tachigrafo digitale.

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