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CIGO: istruzioni INPS sul calcolo del “periodo effettivamente fruito”
La D.C. Ammortizzatori sociali dell’INPS ha diffuso, lo sorso 14/07/20, il messaggio 2806 con cui si integrano le indicazioni già emanate in materia di CIGO, con la Circolare 84/20 e con il Messaggio n. 2489/2020, fornendo istruzioni alle aziende che siano interessate a fruire dell’assegno ordinario, l’invio di una autodichiarazione indicante il “periodo effettivamente fruito”.
Nei casi in cui il datore di lavoro – che richiede l’assegno ordinario – debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel, (Allegato n. 1 al Messaggio 2806) da inserire, per ogni unità produttiva, nel quadro G – Ulteriori allegati – Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”. Il file Excel, una volta compilato, dovrà essere convertito in formato .pdf.
Il Messaggio, per aiutare le aziende nella compilazione del foglio Excel e delle modalità di calcolo da rispettare, contiene anche un ulteriore allegato: una scheda esplicativa sulle modalità di compilazione (Allegato n. 2).
Nel caso di istanze di assegno ordinario già inviate, il file Excel può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.
La trasmissione del file Excel debitamente compilato, convertito in .pdf, riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività, in quanto, in caso di mancata trasmissione, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.
Le aziende sono ammonite dall’Istituto a fare bene attenzione, in quanto il file costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione, costituendo di per sé idonea autocertificazione, non a caso resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.
Si fa presente che il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto per la cassa integrazione ordinaria, è stato esteso anche all’assegno ordinario sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, se compatibile.
In concreto, a consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, l’azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite.
Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere.

