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Revisioni, immatricolazioni e controlli tecnici su strada: il MIT, con tre decreti, recepisce le direttive europee

Revisioni, immatricolazioni e controlli tecnici su strada: il MIT, con tre decreti, recepisce le direttive europee

21 Giugno 2017

Più nello specifico, i contenuti dei provvedimenti del MIT trattano i seguenti argomenti:

La direttiva U.E. 2014/45 in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei rimorchi è stata recepita dal decreto ministeriale n.214 del 19 maggio scorso, il quale detta una serie di prescrizioni che saranno in vigore a partire dal prossimo 20 maggio 2018 (il 20 maggio 2023 è il termine previsto per gli impianti e le apparecchiature di revisione non conformi al punto I dell’Allegato III mentre il 1 gennaio 2023 è il termine previsto per i requisiti dell’organismo di supervisione stabiliti nell’allegato V).

  • La frequenza dei controlli per i veicoli a motore di massa complessiva superiore alle 3,5 ton (categorie N2 e N3) e i rimorchi (categorie O3 e O4) rimane invariata; vale a dire che il termine previsto resta quello di un anno dopo la prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni anno entro il mese in cui è stata fatta l’ultima revisione (art.5 comma 1, lett. b e comma 2, lett. a). L’articolo 5 del decreto ministeriale, inoltre, prevede che l’autorità competente può ordinare in un qualsiasi momento la revisione dei veicoli, anche su segnalazione degli organi della Polizia stradale, nei casi di incertezza sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento. Al comma 4, invece, è prevista l’adozione del provvedimento di revisione straordinaria in caso di incidenti stradali con danni al veicolo o al rimorchio tali da mettere in dubbio le condizioni di sicurezza e circolazione;
  • All’articolo 7 viene previsto, qualora la revisione riscontrasse delle carenze, che queste siano classificate in lievi, gravi e pericolose (quest’ultime possono giustificare il divieto di utilizzo del mezzo su strade pubbliche);
  • L’articolo 8 del provvedimento istituisce il certificato di revisione che dovrà contenere tutte le informazioni indicate nell’allegato II del decreto, tra le quali figura anche la lettura del contachilometri al momento del controllo, il risultato della verifica tecnica e la data del controllo successivo;
  • Qualora un veicolo non dovesse superare la revisione per difetti considerati “non gravi”, la circolazione del mezzo è prevista per un ulteriore mese durante il quale però lo stesso mezzo dovrà essere sottoposto nuovamente a revisione. Nel caso di difetti “gravi” il veicolo sarà sospeso dalla circolazione (con apposita dicitura sulla carta di circolazione) fino al momento in cui la nuova revisione darà esito favorevole. In quest’ultimo caso, l’autorizzazione a condurre il veicolo a riparazione viene sancita dalla dicitura “Può circolare solo per essere condotto in officina” che permette al veicolo di effettuare la revisione nella stessa giornata in cui è stata apposta la dicitura sulla carta di circolazione, così come previsto dall’articolo 9 ai commi 2 e 3;
  • Sempre all’articolo 9, il provvedimento stabilisce che le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici, entro i termini prescritti di revisione, permettono di circolare in Italia fino alla data fissata per la revisione senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 80 del Codice della Strada;
  • All’articolo 10 del decreto viene sancito il rilascio dell’attestato con indicazioni della prossima revisione qualora la stessa abbia avuto esito positivo;
  • Gli articoli 13 e 14 prevedono, infine, l’istituzione della figura del responsabile tecnico della revisione (cosiddetto ispettore) in possesso dei requisiti previsti dall’allegato IV del decreto, dai quali però sono stati esonerati tutti gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018, e l’organismo dei centri di controllo.

La direttiva U.E. 2014/46, che modifica la direttiva 1999/37CE riguardante i documenti di immatricolazione dei veicoli, è stata invece recepita dal decreto ministeriale del 12 maggio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.133 del 10 giugno 2017. Il provvedimento del MIT ha, di fatto, integrato quanto previsto dal precedente decreto ministeriale del 14.02.2000 in tema di registrazione elettronica delle informazioni contenute nella carta di circolazione, degli esiti della revisione periodica e del periodo di validità del certificato di revisione. Nel nuovo decreto, per ciò che attiene alla sospensione del mezzo, qualora l’esito della verifica successiva abbia avuto un esito positivo, è previsto che lo stesso sia nuovamente autorizzato a circolare senza ritardi e senza che occorra reimmatricolarlo. Per ciò che riguarda la carta di circolazione, inoltre, secondo il provvedimento ministeriale, la stessa dovrà contenere l’attestato di superamento del controllo tecnico, la data del prossimo controllo o la data di scadenza del certificato in corso di validità.

Con un ulteriore decreto ministeriale n.215 del 19 maggio 2017 è stata invece recepita la direttiva UE 2014/47 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali (e loro rimorchi) di massa superiore alle 3,5 tonnellate circolanti nell’Unione Europea. Gli aspetti più rilevanti del provvedimento riguardano certamente:

  • I controlli tecnici su strada che comprendono sia quelli iniziali sia quelli più approfonditi e che verranno svolti da ispettori autorizzati dall’autorità competente (per l’Italia risulta essere il MIT -D.G. Motorizzazione);
  • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà provvedere affinché la gravità e il numero delle carenze riscontrate durante questi controlli vengano inserite nel sistema di classificazione del rischio istituto ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 144/2008, per indirizzari gli stessi controlli verso le imprese di autotrasporto che presentino un indice di rischio più elevato;
  • Gli ispettori autorizzati dalla Motorizzazione, nell’identificare i veicoli da sottoporre a verifica iniziale, potranno selezionare in via prioritaria quelli delle imprese con un profilo di rischio più alto, fermo restando ovviamente la possibilità di selezione casuale qualora sospettino che il veicolo costituisca un possibile pericolo per la sicurezza stradale e l’ambiente;
  • L’ispettore inoltre potrà decidere, in base all’esito del controllo iniziale, se sia necessaria una verifica più approfondita degli elementi previsti dall’allegato II ritenuti necessari e pertinenti (su tutti la sicurezza dei freni, gli pneumatici, ruote e telaio), escludendo le parti già sottoposte a controllo nei 3 mesi precedenti (tranne in presenza di evidenti carenze);
  • Il controllo tecnico approfondito, secondo l’articolo 11 del decreto, verrà eseguito o mediante un’unità mobile di controllo o apposito impianto per i controlli su strada o in un centro di controllo tecnico e le carenze rilevate potranno essere lievi, gravi o pericolose (art.12).
  • Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto del ministero durante il controllo tecnico su strada potrà essere ispezionata anche la corretta fissazione del carico a norma dell’allegato III; tutto ciò per evitare eventuali interferenze con la guida sicura del veicolo o minacce per la vita, la salute, le cose o l’ambiente;
  • In caso di carenze gravi o pericolose (comprese quelle legate alla fissazione del carico), il MIT ne dispone la rettifica prima che il veicolo venga rimesso in circolazione su strade pubbliche. Per irregolarità gravi o pericolose riscontrate nei veicoli immatricolati in Italia, l’ispettore potrà richiedere di eseguire un controllo tecnico completo entro un certo termine. Per i veicoli immatricolati in altro Stato della UE il MIT potrà rivolgere questa richiesta all’autorità competente del Paese di immatricolazione, mentre per tutti i mezzi immatricolati fuori la UE, il Ministero provvederà ad informare l’autorità del Paese extra UE. Per le carenze idonee a compromettere la sicurezza della circolazione stradale, il Ministero provvederà a limitare o a vietare l’utilizzo del mezzo fino a quando non verranno eliminate e, al contempo, sarà possibile autorizzare l’impiego del mezzo per raggiungere l’officina meccanica più vicina purché ciò non comprometta la sicurezza stradale. Per tutte le irregolarità che non richiedono una rettifica immediata, il MIT può decidere condizioni e tempistiche di utilizzo del mezzo prima che vengano risolte;
  • L’articolo 16 del decreto dispone che le carenze riscontrate in caso di controllo approfondito comporteranno l’applicazione di tariffe in materia di revisione con modalità che verranno decise con decreto del MIT di concerto con il MEF;
  • Una volta concluso il controllo più approfondito, l’ispettore designato redigerà una relazione conforme a quanto previsto dall’allegato IV, consegnandone una copia al conducente.
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