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Revisioni, anche l’autista può controfirmare il chilometraggio del veicolo
Il Ministero, nella circolare in oggetto, ha specificato che le novità introdotte avrebbero lo scopo di tutelare l’operato degli ispettori e di responsabilizzare gli utenti sulle nuove disposizioni previste dal decreto 211/2018.
In particolare nella circolare in oggetto viene stabilito che, per quanto riguarda le imprese di autotrasporto, tra le persone delegate a controfirmare la rilevazione del chilometraggio in fase di revisione può risultare anche l’autista purché questi sottoscriva una autodichiarazione sostitutiva (come previsto all’allegato 1 della circolare 28543) in cui dichiari di essere titolato a controfirmare il dato numerico riportato nel contachilometri del mezzo revisionato.
Gli altri soggetti individuati dal Ministero sono:
- gli abilitati alla prenotazione delle operazioni di revisione presso i concessionari ai sensi dell’Art.80 comma 8 del Cds, previsti dalla circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n.A15/2000/MOT prot. 261/MN del 21 aprile 2000;
- l’utilizzatore, in caso di leasing o noleggio a lungo termine;
- un familiare che autodichiari tale rapporto.
Per quanto concerne, invece, i centri di revisione privati viene data la possibilità di attuare delle procedure interne differenti rispetto a quanto previsto dalla circolare in oggetto, fermo restando la gestione in assoluta autonomia delle eventuali contestazioni che potrebbero eventualmente sorgere.