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Reverse charge nella logistica: l’Agenzia delle Entrate rende noto fornisce ulteriori chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.53/E del 7 ottobre 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione della reverse charge nel settore della logistica.
Più nello specifico, dopo aver introdotto il codice tributo “6045” per permettere il versamento dell’Iva tramite modello F24, da parte del committente, ora ha introdotto anche il codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile Iva logistica”, da utilizzare per individuare correttamente nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile dell’imposta.
Ricordiamo che il nuovo regime opzionale di versamento dell’Iva, introdotto con la Legge di Stabilità 2025, consente che committente e prestatore possano scegliere un sistema alternativo per il pagamento dell’Iva: in pratica, l’imposta viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale rimane comunque solidalmente responsabile del corretto assolvimento dell’imposta. La stessa opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, con la permanenza della responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti.

