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Reverse Charge: l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti
Con circolare n.14/E del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito alla applicazione del Regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Di seguito cerchiamo di fare chiarezza su alcuni aspetti riguardante l’applicazione del meccanismo contabile del reverse charge al mondo dell’autotrasporto di merci per conto di terzi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La Legge di Bilancio 2025 modificando l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972 (cosiddetto decreto IVA) ha esteso l’applicazione del meccanismo contabile del reverse charge alle “prestazioni di servizi […] effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all’articolo 17-ter del presente decreto”.
L’efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA).
In attesa quindi dell’autorizzazione della deroga e della piena operatività del meccanismo del reverse charge legge di bilancio 2025 ha previsto “un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’IVA è «effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta”.
Fatta questa dovuta premessa, la circolare ricorda che possono congiuntamente optare per il nuovo regime del reverse charge:
- le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica;
- i soggetti che, alle medesime imprese, forniscono prestazioni di servizi ([diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma del sopra citato articolo 17] tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Con l’adesione a tale regime – sottolinea la circolare – il prestatore e il committente si accordano affinché il pagamento dell’IVA gravante sui servizi sopra citati – resi in esecuzione di un contratto (ad esempio, di appalto, subappalto, ecc.) – sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi.
Inoltre, la medesima opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, a prescindere dalla circostanza che i soggetti coinvolti “a cascata” nei rapporti di fornitura (il committente, il primo appaltatore e i successivi subappaltatori) abbiano scelto di aderire al predetto regime opzionale.
La circolare in esame, inoltre, individua puntualmente le imprese committenti che svolgono attività di trasporto, di movimentazione merci e di logistica in base alla classificazione ATECO 2025 – sezione H- TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO; a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti codici attività:
- 49.20 Trasporto ferroviario di merci
- 49.41 Trasporto di merci su strada;
- 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci;
- 51.21 Trasporto aereo di merci;
- 52.1 Magazzinaggio e deposito;
- 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci;
- 52.24 Movimentazione merci;
- 52.25 Servizi di logistica;
- 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale.
In presenza di una catena di subfornitura, anche i soggetti subappaltanti, nella loro veste di committenti, al fine di poter a loro volta aderire al regime opzionale, devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori di attività interessati dalla norma.
L’Agenzia delle Entrate ritiene anche che, qualora il committente (o il subappaltante) svolga nella sostanza un’attività rientrante nei medesimi codici ATECO, ma la stessa non sia stata comunicata ai sensi del decreto IVA, il committente (o il subappaltante) può optare per il regime transitorio, fermo restando l’obbligo di procedere all’adeguamento del codice attività secondo la classificazione ATECO 2025. Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia già comunicato, utilizzando la classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022), lo svolgimento di un’attività rientrante nel campo di applicazione della disciplina in oggetto, il medesimo non è tenuto a presentare la variazione dati.
Infine, precisa l’Agenzia, l’opzione per il regime transitorio non può essere esercitata dal committente (o dal subappaltante) che svolga attività rientranti nei codici ATECO identificativi dei servizi di trasporto di persone.
DURATA E VARIAZIONE DELL’OPZIONE
La durata dell’opzione per il regime transitorio del reverse charge ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con apposito modello. La comunicazione è presentata dal committente (o dal subappaltante, nel suo ruolo di committente) all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario, che ne rilascia copia unitamente alla ricevuta, attestante l’avvenuta presentazione.
Il committente deve comunicare i dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato.
L’opzione «si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione». Tale data rappresenta, quindi, il momento a partire dal quale il committente versa in nome e per conto del prestatore l’IVA gravante sui servizi resi da tale soggetto.
L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che l’opzione per il regime transitorio in esame non è revocabile e che è consentito l’invio di comunicazioni correttive esclusivamente per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni precedentemente trasmesse.
RAPPORTI CON IL REGIME DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Come noto, il decreto Iva prevede che per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo “effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall’articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione”
Ciò comporta che il trasportatore che, in possesso dei requisiti richiesti, adotta, quale regime naturale, quello disposto dal decreto Iva, può emettere una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare, liquidando l’imposta trimestralmente, indipendentemente dal volume d’affari realizzato e può registrare la fattura medesima entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’opzione per il regime transitorio del reverse charge, esercitata congiuntamente con il committente, non implichi il venir meno del regime previsto dal decreto IVA, sopra descritto, ben potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.
Per tutte gli altri aspetti riguardanti soprattutto il recupero dell’imposta non dovuta nell’ambito del regime opzionale analizzato, si rinvia ad una attenta analisi della circolare in questione.
