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Obbligo di pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili: l’INL fornisce ulteriori chiarimenti con la nota del 4 luglio 2018
L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) è tornato sull’argomento per chiarire alcuni dubbi sollevati localmente, specificando che qualora il datore di lavoro non rispetti il nuovo obbligo previsto dalla Legge di Bilancio potrà incorrere in una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000, specificando che tale applicazione prescinde dal numero dei lavoratori ma tiene conto del numero di mensilità riguardanti l’inadempimento. A tale proposito l’Ispettorato ha citato l’esempio di due lavoratori sui quali si sia prodotta l’inosservanza della normativa da parte del datore di lavoro; in questo caso la sanzione sarà pari a 5000 euro (1.666,67 x 3 mensilità).
Per quanto riguarda, invece, gli strumenti elettronici utilizzabili, l’Ispettorato ha comunicato che può essere ritenuto valido l’accreditamento della retribuzione su una carta di credito prepagata intestata al lavoratore anche se priva di IBAN, purché però il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento anche in virtù di un eventuale controllo da parte degli organi di vigilanza e tenendo conto che la sola firma del lavoratore in busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento del dipendente.
Oltre a queste due casistiche, la nota dell’INL affronta la questione dei soci lavoratori di una cooperativa che siano anche prestatori (ovvero che intrattengo con la cooperativa un rapporto di prestito sociale).
In questo l’Ispettorato autorizza il pagamento delle retribuzioni sul libretto del prestito aperto dal socio presso la cooperativa stessa purché:
- questa modalità sia stata richiesta espressamente dal socio lavoratore prestatore,
- il versamento sia documentato nella lista dei pagamenti sul libretto da parte dell’Ufficio paghe,
- venga attestato l’effettivo accredito il giorno successivo alla sua effettuazione.