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Responsabile Tecnico dei rifiuti: due nuove delibere definiscono requisiti di capacità professionale, criteri e modalità di svolgimento delle verifiche scritte
Nell’Allegato A della Deliberazione n.6/2017 vengono indicati i requisiti del Responsabile Tecnico delle imprese che gestiscono rifiuti in funzione delle categorie e delle classi di attività esercitate (al momento per la “categoria 7” non è stata specificata).
Va sottolineato che i requisiti richiesti al Responsabile Tecnico delle imprese di trasporto che si occupano di rifiuti (categoria 1 – urbani, categoria 4 – speciali non pericoli e categoria 5 – pericolosi) non si discostano di molto da quelli indicati dalla precedente Delibera n.3/1999.
Le competenze degli aspiranti Responsabili tecnici, infatti, verranno valutate mediante il superamento di una verifica iniziale e, solo per le classi di attività superiori (dalla D alla A), verrà richiesto anche un minimo di esperienza nell’attività di trasporto specifico di rifiuti; nelle classi più basse invece basterà superare la verifica.
Rispetto alle altre classi di attività, per il settore del trasporto non sono previsti (giacché non esistono) titoli di laurea che possano ridurre gli anni di esperienza richiesti al Responsabile tecnico.
Tale esperienza potrà essere dimostrata in una delle modalità previste dall’articolo 1, comma 2 della delibera in esame e più precisamente:
- dimostrando di essere il legale rappresentante di impresa operante nel settore oppure responsabile tecnico o direttore tecnico;
- dimostrando di essere dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per il quale si richiede l’iscrizione
- ed infine, come nuova possibilità, dimostrando di essere dipendente affiancato al responsabile tecnico (in questo caso l’impresa dovrà rendere, a firma congiunta con il dipendente interessato, una preventiva comunicazione alla sezione regionale competente, con l’inizio e la durata dell’affiancamento, come previsto dal modulo contenuto nell’allegato B della delibera).
Nell’allegato C della deliberazione sono indicati le materie su cui vertono le verifiche, iniziali e di aggiornamento periodico, e quattro moduli specialistici:
- Un modulo unico per tutte le categorie di rifiuti (1, 4 e 5) che comprende la normativa dell’autotrasporto (conto proprio, conto terzi, trasporto internazionale e intermodale), quella specifica sul trasporto dei rifiuti, sulla circolazione dei veicoli e l’ADR (merci pericolose), nonché il comportamento in caso di incidente;
- Un modulo per la categoria 8 (intermediari e commercianti);
- Un modulo per la categoria 9 (bonifica siti contenenti amianto);
- Un modulo per la categoria 10 (bonifica beni contenenti amianto).
Il superamento della verifica iniziale garantisce un’idoneità alla professione valevole per 5 anni (dal superamento dell’esame) che dovrà essere rinnovata durante l’ultimo anno della sua durata (il rinnovo parte dal termine di validità della prima idoneità e non dall’esame di aggiornamento, anche se fatto 12 mesi prima); in caso di mancato superamento dell’esame, lo stesso non potrà essere ripetuto prima di 60 giorni.
L’articolo 3 della delibera stabilisce, come disposizione transitoria, che coloro che alla data della sua entrata in vigore (16 ottobre 2017) figurano inseriti come Responsabili Tecnici di imprese iscritte all’Albo Gestori possono continuare a svolgere la professione per cinque anni (fino ad ottobre 2022) e ciò vale anche per altre imprese iscritte o che si devono iscrivere all’albo nella stessa categoria, classe o classe inferiore.
Una volta decorso questo periodo i responsabili tecnici in questione dovranno svolgere una verifica di aggiornamento per continuare ad operare. In questo senso è già stato disposto che le verifiche di aggiornamento inizieranno a partire dal 2 gennaio 2021.
Infine la delibera stabilisce che, in attuazione del Regolamento 13, sono esonerati dalle verifiche periodiche i legali rappresentati delle imprese che abbiano ricoperto e che tuttora ricoprono il ruolo di responsabile tecnico della loro impresa per almeno 20 anni (ammettendo interruzioni tecniche per non oltre il 20% di detto periodo).
La disposizione riguarderà nel breve periodo solo poche persone dal momento che l’operatività dell’albo è attualmente di soli 22 anni ma è destinata in futuro a riguardare molti più soggetti che per anzianità acquisiranno il riconoscimento di responsabile tecnico senza dover affrontare le verifiche.
Con la deliberazione n.7/2017 sono stati, invece, definiti i criteri e le modalità di svolgimento delle prime verifiche iniziali. Le prove, giova ricordarlo, riguarderanno solo coloro che alla data del 16 ottobre p.v. non ricoprano la carica di responsabile tecnico e che perciò intendano conseguire questo titolo per la prima volta.
Le verifiche si svolgeranno a partire dal 19 dicembre 2017 e fino al 14 febbraio 2018 in 7 Sezioni Regionali, indicate nell’allegato A della delibera. Tutti gli interessati dovranno presentare domanda solo in via telematica sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it, in un periodo compreso tra i 60 e i 40 giorni antecedenti la data fissata per l’esame indicando:
- di essere cittadini italiani (o comunitari o extra Ue se di stato che riconosce analogo diritto all’italiano);
- di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- di aver versato un contributo pari ad euro 90,00 presso la Camera di Commercio in cui sosterranno la prova.
La prova di verifica iniziale si compone di due parti da svolgere in un tempo massimo di due ore:
- il modulo obbligatorio è composto da 40 quiz e si supera ottenendo un risultato di 32 punti;
- il modulo specialistico si supera ottenendo un risultato di 34 punti.
Per le verifiche periodiche è stato stabilito fin da ora che il punteggio da ottenere sarà più basso rispetto a quanto previsto per le verifiche inziali ed inoltre, tutti i quiz oggetto di verifiche, saranno pubblicati sul sito dell’Albo dei Gestori Ambientali.
Vale la pena ricordare che in sede di verifica per ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto, 0 in caso di risposta omessa e -0,5 in caso di risposta sbagliata. I nominativi di coloro che supereranno le verifiche iniziali verranno pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale dei Gestori e verrà rilasciato loro apposito attestato.
Nella delibera, infine, sono contenute tutte le modalità specifiche di convocazione dei candidati alle prove d’esame con le relative procedure di svolgimento.
