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Recupero accise: la Agenzia delle Entrate ha fornito nuove istruzioni sul codice tributo 6740
22 Aprile 2015
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 39/E dello scorso 20/04/2015, ha fornito nuove istruzioni in merito al codice tributo 6740 – istituito con la risoluzione 133/E del 20 aprile 2002 – per il credito d’imposta relativo alla riduzione dell’accisa sul gasolio per uso autotrazione.
La rettifica delle indicazioni a suo tempo fornite in occasione dell’istituzione del codice tributo trova ragione nelle modifiche introdotte dal D.L. n. 1/2012 convertito in legge con nmodificazioni dalla Legge 27/2012, il quale, riformulando il D.P.R. n. 277/2000, ha stabilito che le istanze di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, e la compensazione può essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito.
La nuova risoluzione prevede che:
- nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (ad esempio, 0315 individua il terzo trimestre dell’anno 2015);
- nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”.
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