Skip to main content

News

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: due pareri della Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

14 Ottobre 2014

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si è pronunciata recentemente su alcuni interpelli riguardanti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In particolare, come riferisce la preziosa D.P.L. di Modena, nel suo sito “Dottrine per il Lavoro”<<<< la Commissione:

  • lo scorso 6 ottobre 2014, rispondendo all’interpello n. 20 del Consiglio Nazionale degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, ha espresso il proprio parere in merito alla richiesta di conoscere se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o lo designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se invece l'elezione possa riguardare anche lavoratori che non siano ricompresi nelle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

La Commissione ha fatto, a tal proposito rilevare come la scelta operata dal legislatore con il D. Lgs. 81/2008, per aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, sia stata quella di individuare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Pertanto l'eleggibilità del R.L.S., fra i lavoratori non appartenenti alle R.S.A., opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale costituita a norma dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori.

Nelle aziende o unità produttive sino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è invece, com’è noto, eletto direttamente dai lavoratori al loro interno

  • Rispondendo invece all’interpello in materia di sicurezza n. 16 del 6 ottobre 2014 dell’Unione Sindacale di Base dei VV.F. ha dato parere in merito alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, nello specifico, se detta nomina è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.

La Commissione ha statuito che le modalità di elezione o designazione del R.L.S. dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda.

Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, continua ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività.

Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza che invece il D. Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente.

Di conseguenza, i R.L.S. il cui “mandato’ sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo I, Capo III, Sezione VII).

Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di R.L.S..

Ove poi manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i R.L.S. in azienda, come già specificato nella risposta all’altro interpello. Ai R.L.S eletti all’esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicherà la normativa di legge (Titolo I, Capo III, Sezione VII del D. Lgs. n. 81/2008) ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei R.L.S..

Allegato – 1 – La risposta della Commissione interpelli al Consiglio dei Consulenti del lavoro

[File allegato] Allegato – 2 – La risposta della Commissione interpelli sulla durata in carica dei RLS

Che cos’è il Sistema Assotir

Assotir mette al tuo servizio un sistema di servizi e strumenti volti a garantire risposte efficaci e immediate alle esigenze legali, di gestione aziendale, tecniche e di formazione proprie di ogni azienda nel settore dell’autotrasporto.

Entra nel Sistema Assotir e beneficia di un’assistenza completa.

Iscriviti all’area riservata
Per essere aggiornato sulle ultime normative e ricevere le nostre newsletter.
Iscriviti
Torna su