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Pubblicato in G.U il Decreto-Legge Infrastrutture e Trasporti: tutte le novità
Nella Gazzetta Ufficiale n.217 del 10 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto-legge n.121 del 10 settembre 2021 contenente “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.
- Il Decreto-legge, entrato in vigore l’11 settembre 2021, prevede le seguenti novità:
- la possibilità, con Ordinanza del Sindaco, di introdurre degli spazi riservati alla sosta (a carattere temporaneo o permanente, o anche per determinati periodi, giorni e orari) dei veicoli elettrici e dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
- l’aumento dagli attuali 16.50 metri a 18 metri (compresi gli organi di traino), della sagoma limite prevista dall’art.61, comma 2 del cds per gli autoarticolati e gli autosnodati.
- L’estensione della possibilità di svolgere la revisione dei complessi veicolari (quindi si considerano anche rimorchi e semirimorchi) presso officine private. Questa novità però, così previsto per i veicoli a motore di massa superiore alle 3,5 ton (con l’esclusione di quelli destinati al trasporto di merci pericolose e dei prodotti deperibili in regime ATP), affinché diventi operativa è in ogni caso subordinata alla emanazione di un decreto ministeriale del MIMS che dovrà definire le modalità tecniche e amministrative di svolgimento delle revisioni affidate ai privati.
- L’intrdouzione degli ispettori di revisione per i quali viene previsto che «il MIMS con apposito decreto individua il numero e la composizione delle Commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».
- L’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati. In ogni caso però resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa del titolare della targa prova per gli eventuali danni cagionati dal veicolo durante la circolazione in prova. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, verrà stabilito il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili tenuto conto del tipo di attività esercitata e del numero di addetti;
- La modifica di una serie di disposizioni nel decreto legislativo 286/2005 riferite alla CQC. Più nello specifico, viene precisato che la qualificazione iniziale e la formazione periodica oggetto della disposizione, comprovate tramite l’inserimento sulla patente del codice unionale “95”, si riferiscono alle abilitazioni alla guida rilasciate in Italia.
Infine, il decreto in oggetto, presenta novità riguardanti i requisiti per l’ingresso nel Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi. Più nel dettaglio la norma prevede che sia la Confederazione (a cui l’associazione di categoria aderisce) che, dovendo aver fattor fatto parte dell’Assemblea Generale del CNEL per almeno tre mandati negli ultimi cinque, può indicare solo e soltanto una associazione di categoria dell’autotrasporto merci, a sua volta in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma per l’accreditamento.