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Pubblicata la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti per la operatività della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2014.
Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è stata pubblicata la direttiva n. 321/2014 del Ministro, rivolta al Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, registrata alla Corte dei Conti, con la quale il Ministro fornisce le indicazioni operative per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali nel 2014.
Secondo la direttiva del Ministro, il Comitato Centrale destinerà le risorse disponibili per l’anno 2014 – frutto di quelle, stanziate appositamente negli anni precedenti ed ancora non spese, alla riduzione dei pedaggi autostradali – nel seguente modo:
- Una parte per iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controllo dei mezzi pesanti, attraverso azioni mirate e specifiche con il supporto del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione e delle Forze di Polizia, per un importo pari ad € 5.809.006,00.
- Le rimanenti risorse finanziarie saranno destinate per la residua copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali relativi all’anno 2011, per l’importo di € 20.000.000,00, nonché per quelli relativi all’anno 2012, per l’importo di € 164.185.291,00.
Dobbiamo, a tal proposito, rilevare che ancora a tutt’oggi nulla è dato sapere delle riduzioni compensate relative all’anno 2013, per le quali il Comitato Centrale non ha ancora predisposto, con le necessarie delibere, la domanda e la relativa modulistica.
Per quanto riguarda, infine, la riduzione compensata dei pedaggi pagati dalle imprese nell’anno 2014, essa sarà provvisoriamente determinata nella misura del 90% dei fondi strutturalmente – almeno fino al 2017(!) – previsti dalla legge 40/99, ossia pari ad € 66.426.224,00.
La riduzione compensata dei pedaggi 2014 sarà, come negli anni precedenti, differenziata per classi e per fatturato globale realizzato dalle imprese e si applicherà ai veicoli Euro3 e categorie superiori, appartenenti alle classi di pedaggio B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni ed autoarticolati) secondo i seguenti criteri:
- determinazione del fatturato totale annuo, moltiplicato per il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:
- 1,00 per i veicoli Euro 3
- 2,00 per i veicoli Euro 4
- 2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori
- Applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
Fatturato annuo pedaggi in euro
| Percentuale di riduzione
|
da 200.000,00 a 400.000,00 | 4,33% |
da 400.001,00 a 1.200.000,00 | 6,50% |
da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 | 8,67% |
da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 | 10,83% |
oltre 5.000.000,00 | 13% |
Un’ulteriore riduzione, anche qui riprendendo lo stesso criterio degli scorsi anni, spetta alle imprese che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
Mentre ai fini del rimborso generale sui pedaggi pagati nel 2014, le imprese associate a Consorzi e Cooperative potranno far valere il fatturato globale realizzato da questi raggruppamenti, ai fini del rimborso del pedaggio notturno, vale esclusivamente quanto realizzato da ciascuna impresa, associata o meno a Consorzi o Cooperative.
E’ sempre necessario sottolineare che, qualora i fondi disponibili si rivelino insufficienti o in esubero, il Comitato Centrale è autorizzato a rivedere le quote percentuali delle riduzioni compensate, che non costituiscono, quindi, ai fini contabili, un credito certo, ma solo una ipotesi di sopravvenienza.

