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Prospetto dei lavoratori disabili, entro il 31 gennaio le imprese con almeno 15 dipendenti dovranno procedere all’invio telematico
Da questo adempimento rimangono escluse le imprese che, rispetto all’ultimo invio, non abbiano registrato cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da incidere sull’obbligo o sul calcolo della quota di riserva.
In riferimento alle imprese di autotrasporto ricordiamo che, l’art.5, comma 2 della Legge 68/1999, anche a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 151/2015, la determinazione della base occupazionale utile ai fini dell’obbligo in oggetto, esclude il personale viaggiante.
Riportiamo un breve schema riassuntivo che riguarda l’obbligo di assumere soggetti con disabilità per le imprese di autotrasporto con almeno 15 dipendenti secondo quanto previsto dalla Legge 68/1999:
Numero di dipendenti escluso il personale viaggiante | Obbligo di assunzione |
Fino a 14 dipendenti | Non sussiste obbligo di assunzione di lavoratori disabili |
Da 15 a 35 dipendenti | Obbligo di assunzione di almeno 1 lavoratore disabile |
Da 36 a 50 dipendenti | Obbligo di assunzione di almeno 2 lavoratori disabili
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Oltre i 50 dipendenti | Obbligo di assunzione di almeno il 7% di lavoratori disabili
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Ricordiamo, inoltre, che al raggiungimento delle soglie minime, l’impresa ha 60 giorni di tempo per inoltrare la richiesta di assunzione di disabili agli uffici del lavoro competenti.
La comunicazione telematica del prospetto può avvenire secondo le tre seguenti modalità:
- I datori di lavoro pubblici e privati (o i soggetti abilitati che operano per loro conto) con sede legale e unità produttive in una sola Regione, inviano il prospetto dal servizio telematico della stessa Regione;
- I datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e unità produttive in due o più Regioni, utilizzano il servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono all’obbligo senza intermediari;
- Gli intermediari (soggetti abilitati) inviano la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale.
I sistemi informatici, una volta ricevuta la comunicazione telematica, rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede dell’esatto adempimento dell’obbligo.
Il ritardo o il mancato invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa progressiva prevista dall’art.15, comma 1 della Legge 68/1999 pari ad euro 635,11, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo.
Infine, ricordiamo che ulteriori notizie in merito sono disponibili sul sito Internet del Ministero del Lavoro al link:
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx