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Proroghe validità di titoli e certificati: il MIT fa il punto della situazione

Proroghe validità di titoli e certificati: il MIT fa il punto della situazione

28 Maggio 2020

La Direzione Generale della Motorizzazione Civile, con circolare n. 14619 del 26 maggio 2020, ha aggiornato il quadro delle proroghe di validità riguardanti sia le abilitazioni alla guida, sia i documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, alla luce delle ultime modifiche intervenute con la conversione del Decreto Legge Cura Italia e l’emanazione del Decreto Dirigenziale n.148 del 22 maggio 2020.

La circolare in questione è sostanzialmente la fotocopia di quella del 30 aprile scorso, ad eccezione di un paio di aggiunte riguardanti:

  • la sospensione del termine di 6 mesi, per le esercitazioni di guida in scadenza tra il 31 gennaio ed il 28 ottobre;
  • i permessi provvisori alla guida, rilasciati ai sensi dell’art.59 della legge 29 giugno 2020 n.120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Riportiamo le principali proroghe riepilogate nella nota oggetto di trattazione:

Patenti di guida

  1. i documenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogati di validità fino al 31 agosto 2020;
  2. sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisioni della patente, per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;
  3. per coloro che hanno presentato domanda per l’ottenimento della patente, è sospeso il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda per effettuare la prova di teoria, qualora in scadenza tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020; (ex D.D. n. 148 del 22 maggio 2020)
  4. si prorogano fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza i termini della validità dell’autorizzazione a esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente;
  5. il computo dei due mesi per la richiesta di riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida, non prende in considerazione il periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

 

Carte di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale:

  1. le carte di qualificazione del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  2. i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  3. gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  4. sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC, nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
  5. per il computo dei due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente che comporta l’obbligo di esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

 

Attestazioni sanitarie:

  1. gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
  2. gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
  3. i certificati medici rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  4. i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario rilasciati tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

 

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