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Proroghe validità CQC, patenti, ADR e attestazioni sanitarie: nuova nota MIT

Proroghe validità CQC, patenti, ADR e attestazioni sanitarie: nuova nota MIT

31 Agosto 2020

Come già anticipato in una nostra precedente news, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, facendo seguito alla circolare n.22208 del 12 agosto scorso, ha emanato una nuova nota, la 22916 del 27 agosto 2020, riguardante le proroghe di validità delle patenti, CQC, certificati di abilitazioni professionali e attestazioni sanitarie.  Questa ulteriore precisazione da parte del Ministero è scaturita a seguito della decisione della Commissione Europea dello scorso 20 agosto che ha autorizzato l’Italia ad includere nella proroga di validità dei 7 mesi, prevista dal Regolamento 2020/698, anche le CQC con scadenza dal 1° settembre al 31 dicembre 2020.

Di seguito facciamo un breve riepilogo delle proroghe per quanto concerne CQC rilasciate in Italia, patenti di guida, abilitazione al trasporto di merci pericolose su strada (ADR), attestazioni sanitarie.

 

CQC rilasciate in Italia

Per quanto attiene a questo tipo di abilitazione il MIT ha precisato che:

  • Per quelle con scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 ed il 29 marzo 2020 non cambia nulla rispetto a quanto già stabilito in precedenza; esse restano valide in Italia fino al 29 ottobre 2020 mentre in ambito europeo beneficiano della proroga dei 7 mesi dalla data di scadenza;
  • Per quelle con scadenza compresa tra il 30 marzo ed il 31 dicembre 2020, la validità è stata prorogata di 7 mesi sempre decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione
  • Tutte le CQC scadute il 31 gennaio 2020 rimangono valide fino al 29 ottobre 2020 ma solo per la circolazione su territorio nazionale

 

Patenti di guida

Per quanto riguardo le patenti di guida il MIT ha ribadito che su tutto il territorio della UE, quindi Italia compresa, la validità delle patenti rilasciate da un diverso Stato membro dell’Unione, con scadenza compresa tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, è stata prorogata di 7 mesi dalla data riportata su ciascuna abilitazione alla guida (ad eccezione ovviamente dei Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).

Per le patenti di guida, invece, rilasciate in Italia bisogna distinguere tra:

  • quelle che hanno scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, che permettono di circolare solo in Italia sino al 31 dicembre 2020, mentre negli altri Stati UE beneficiano della proroga comunitaria di 7 mesi;
  • quelle con scadenza compresa tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020, che beneficiano della proroga di 7 mesi dalla scadenza riportata sull’abilitazione;
  • quelle con scadenza 31 gennaio 2020 oppure compresa tra il 1°settembre 2020 e il 30 dicembre 2020, conservano validità per la sola circolazione in Italia fino al 31 dicembre 2020.

 

 Abilitazioni al trasporto di merci pericolose su strada (ADR)

In questo caso distinguiamo tra i Certificati di Formazione Professionale per i conducenti e per i consulenti al trasporto.

Per quanto attiene ai CFP conducenti:

  • se erano in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (perciò, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
  • se sono in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, restano valide fino al 30 novembre 2020 ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324, per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale, se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;
  • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);

 

Per quanto attiene i CFP dei consulenti al trasporto:

  • se erano in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
  • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324, nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;
  • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).

 

Attestazioni sanitarie

  • gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

 

 

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