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Proroghe scadenze: gli Interni comunicano quelle non applicate dai Paesi UE
Facendo seguito alla precedente circolare dello scorso 9 marzo, che abbiamo trattato in una nostra precedente news, il Ministero dell’Interno ha emanato lo scorso 17 marzo una nuova circolare, la n. 300/A/2488/21/115/28, nella quale ha riportato le proroghe previste dal Regolamento UE 2021/267 non applicate dai singoli Paesi dell’Unione.
Come già specificato nella circolare “le decisioni assunte dai paesi dell’Unione suindicati (cioè tutti quelli che hanno deciso di non applicare la deroga), producono i propri effetti nei confronti dei veicoli immatricolati e sui documenti per la circolazione rilasciati in quei paesi, ed hanno efficacia per la circolazione sull’intero territorio dell’Unione europea, mentre, resta valida l’efficacia delle proroghe per i veicoli e documenti afferenti a paesi che non hanno comunicato nulla.” Ciò significa che i conducenti italiani ed i veicoli immatricolati in Italia possono continuare a circolare nei Paesi comunitari che non hanno applicato le deroghe senza incorrere in alcuna infrazione.
Infine, come specificato dalla precedente circolare del 9 marzo, il Ministero stesso specifica che “le disposizioni di quest’ultimo Regolamento (698/2020), con particolare riferimento all’art. 2 relativo alle CQC, all’art. 3 relativo alle patenti di guida e all’art. 5 relativo alla revisione dei veicoli, che hanno previsto proroghe di validità di sette mesi per le scadenze ricomprese nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, trovano possibile applicazione sino al 31 marzo 2021”

