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Privacy: si alla localizzazione tramite smartphone, ma solo se comunicato al Garante ed ai lavoratori
18 Ottobre 2016
Ai fini dell’utilizzo di questo sistema, le imprese interessate debbono preliminarmente effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) del Codice della privacy e fornire ai dipendenti un’informativa completa in ordine alla tipologia dei dati che verranno trattati, alla finalità e modalità del trattamento, ai tempi di conservazione ed ai soggetti che possono venire a conoscenza delle informazioni in qualità di responsabili o di incaricati al trattamento.
Nel rinviare ad una attenta lettura del predetto provvedimento, di cui si allega copia, giova sin da subito evidenziare che per le imprese che intendano avvalersi di tale sistema, viene fatto obbligo di:
- cancellare il dato relativo alla posizione del lavoratore, dopo aver verificato preventivamente l’associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del dipendente, conservando eventualmente il solo dato relativo alla sede di lavoro, alla data e all’orario della timbratura “virtuale”;
- configurare il sistema in modo tale che sullo smartphone del lavoratore sia sempre ben visibile un’icona che indichi che la funzione di localizzazione è attiva;
- adottare specifiche cautele volte ad impedire che l’applicazione acceda ad altri dati sensibili presenti nel telefono del lavoratore, estranei alla sua localizzazione.
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