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Premi di risultato: nuova precisazione dell’Agenzia delle Entrate sulle condizioni per la detassazione al 10%

Premi di risultato: nuova precisazione dell’Agenzia delle Entrate sulle condizioni per la detassazione al 10%

3 Luglio 2020

Nel sito di ASSOTIR avevamo, a suo tempo, pubblicato tanto la Risoluzione 78E del 19 ottobre 2018 che la risposta n. 456 del 31/10/2019che l’Agenzia delle Entrate aveva dato ad uno specifico quesito riguardantele condizioni alle quali si rendeva possibile la detassazione al 10% dei Premi di risultato di ammontare variabile, così come disciplinati dall’ articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche Stabilità 2016) il cui riconoscimento è soggetto ad un rigoroso e puntuale processo di programmazione, monitoraggio e controllo.

In ambedue i documenti l’Agenzia aveva precisato i criteri cui l’imprenditore deve sottostare per poter effettuare una corretta erogazione del premio detassata ai propri lavoratori.

In particolare, la Risoluzione n. 78E affermava che “Gli accordi sindacali, istitutivi del premio di risultato, devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività rispetto ad un periodo congruo definito nell’ambito dell’intesa.

Al termine di tale periodo, ovvero di quello per cui è fissata la maturazione del premio, deve potersi oggettivamente verificare un incremento della produttività aziendale, ovvero della redditività, costituenti il presupposto per l’applicazione del regime agevolato”.

L’Agenzia non definiva quale debba essere la durata del “periodo congruo”, rimettendola alla contrattazione di secondo livello. Essa può quindi essere indifferentemente annuale, pluriennale o minore di un anno.

Ciò che rileva, infatti, è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso.

Non è, pertanto sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto.

È necessario che il risultato di produttività o di reddito dell’azienda debba risultare incrementale rispetto al risultato che l’azienda aveva conseguito nel periodo antecedente a quello definito nell’accordo come il periodo da misurare per la maturazione del premio.

La funzione incentivante delle norme in esame, infatti, in tanto può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale.

Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Resta fermo che se al termine del periodo congruo non si registrasse l’incremento dell’obiettivo individuato, e il datore di lavoro avesse comunque erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, sarà tenuto, in occasione del pagamento della prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione del premio al lavoratore.

 Oggi l’Agenzia torna sulla questione con la Risoluzione n. 36 del 20/06/2020 riconfermando, sostanzialmente, quanto già definito:

  • I Premi di risultato sono cosa del tutto diversa dalla cosiddetta Retribuzione di produttività.

Infatti, dal 2016, non possono godere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento singole voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro, essendo l’agevolazione in esame da riconoscersi ai soli premi di risultato «di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti» in conformità al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016 ed indicati nel contratto aziendale/territoriale.

  • il regime fiscale di favore può applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Proprio richiamando la risposta al quesito 456 di cui avevamo a sui tempo dato notizia, l’Agenzia ricorda come la detassazione non possa essere applicata allorché un nuovo contratto integrativo aziendale si limiti ad adeguare formalmente l’accordo aziendale previgente alle disposizioni sopracitate , senza tuttavia nulla disciplinare in merito all’ammontare del premio che, conseguentemente, rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario e per questo non conforme ai requisiti richiesti dalle disposizioni intervenute in quanto il raggiungimento dell’obiettivo incrementale dovrà risultare incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale.

La novità, se così si può chiamare, contenuta nella Risoluzione n. 36 del 20/06/2020, è semmai quella in cui l’Agenzia ammette che “qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale” a nulla rilevando la data di sottoscrizione dell’Accordo aziendale.

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