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Pesatura dei container: il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, con un decreto, detta norme più stringenti per la sicurezza della navigazione
- l’individuazione di standard nazionali per gli strumenti di pesatura dei container;
- le responsabilità che riguardano la figura dello Shipper (ovvero il responsabile della pesatura delle UTI), il quale deve possedere idonea certificazione;
- in caso di verifiche e controlli viene stabilita una possibile tolleranza sulla differenza di peso esistente tra quanto dichiarato nello Shipping document e quanto rilevato in fase di controllo dal personale delle Capitanerie di Porto.
Ovviamente, le linee guida che regolano la convenzione SOLAS 74 riportate nel Decreto in esame si applicano solo ai container trasportati su navi impiegate per viaggi internazionali e nel caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili.
Tutto ciò comporta che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i contenitori trasportati su navi Ro/Ro impiegate in brevi viaggi internazionali e in viaggi nazionali.
In relazione, invece, alle sanzioni applicabili, con il nuovo decreto, le fattispecie sanzionatorie risultano le seguenti:
- qualsiasi dichiarazione mendace riportata sullo shipping document (la cosiddetta dichiarazione VGM) sarà penalmente rilevante a carico dello shipper, ai sensi dell’articolo 483 del codice penale;
- qualora sia stato compilato parzialmente lo shipping document e tra i dati riportati ci sia anche il dato VGM verrà applicato allo shipper l’articolo 1231 del codice della navigazione;
- nel caso in cui sia stato imbarcato un container totalmente privo di VGM al Comandante della Nave si applicherà l’articolo 1231 del codice di navigazione in concorso con gli altri attori di tutta l’operazione, ad eccezione dell’art.1215 del codice di navigazione qualora, una volta imbarcato il container, venga rilevata la compromissione della navigabilità della nave;
Infine, in caso di esito negativo dei controlli previsti al punto 4 delle linee guida del decreto in esame (indicante la dicitura “Certificazione degli shipper che utilizzano il Metodo 2 per la determinazione della massa lorda verificata del container”) comporta la sospensione o la revoca dello shipper, a seconda dei casi, dall’elenco pubblicato dall’Autorità Competente.







