Skip to main content

News

Permesso provvisorio alla guida: il MIT fornisce alcuni chiarimenti

Permesso provvisorio alla guida: il MIT fornisce alcuni chiarimenti

23 Ottobre 2020

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n.29323 del 20 ottobre scorso, ha previsto un periodo transitorio per implementare le procedure informatiche necessarie al rilascio provvisorio alla guida da parte della Commissione medica locale, nei casi in cui la stessa Commissione è chiamata ad accertare il persistere dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rinnovo della patente.

Per riepilogare brevemente ciò che è successo a livello legislativo ricordiamo che il “decreto semplificazioni”, con la sua entrata in vigore, ha abrogato l’art.59 della legge 120/2010 (che prevedeva che fossero gli uffici della motorizzazione civile addetti al rilascio del permesso di guida provvisorio) la cui attuazione era stata disciplinata dalla nota ministeriale n.18789 dell’8 luglio scorso (con la quale venivano fornite per la prima volta indicazioni sul rilascio del permesso direttamente online).

Lo stesso “decreto semplificazioni” ha sostituito quanto disposto dall’ormai abrogato art.59 della legge 120/2010 con l’introduzione di un nuovo comma, l’8bis, all’art. 126 del Codice della Strada che prevede quanto segue:

8-bis.  Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.”

Risulta del tutto evidente che per rendere operativo il procedimento esposto dal nuovo comma 8 bis dell’art. 126 del Cds saranno necessari alcuni interventi informatici che richiederanno inevitabilmente del tempo. Proprio per tale ragione il Ministero, con la circolare in oggetto, ha stabilito che, in via dl tutto transitoria, il rilascio del permesso provvisorio alla guida potrà avvenire ancora con le procedure contenute nella circolare n.18789 dell’8 luglio scorso.

– Articoli Correlati –
Che cos’è il Sistema Assotir

Assotir mette al tuo servizio un sistema di servizi e strumenti volti a garantire risposte efficaci e immediate alle esigenze legali, di gestione aziendale, tecniche e di formazione proprie di ogni azienda nel settore dell’autotrasporto.

Entra nel Sistema Assotir e beneficia di un’assistenza completa.

Iscriviti all’area riservata
Per essere aggiornato sulle ultime normative e ricevere le nostre newsletter.
Iscriviti
Torna su