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Pedaggi 2016: iniziano le procedure per la richiesta di rimborso
La procedura si articola in due fasi.
FASE 1 – PRENOTAZIONE DELLA DOMANDA.
La prima fase è iniziata appunto il 3 luglio terminerà alle 14:00 del 22 luglio 2017.
Si ricorda che le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno considerate come inammissibili.
I richiedenti devono inserire nel sistema i propri dati identificativi e i propri codici cliente rilasciati dalle società autostradali.
Possono presentare la prenotazione le imprese (compresi cooperative, consorzi e società consortili) iscritte all’Albo degli Autotrasportatori, le imprese o i raggruppamenti d’imprese che hanno sede in un Paese dell’Unione Europea con licenza comunitaria di autotrasporto merci in conto terzi, le imprese o raggruppamenti d’imprese con sede in Italia e licenza in conto proprio e le imprese o raggruppamenti d’imprese con sede nell’Unione Europea che esercitano trasporto in conto proprio.
FASE 2 – INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA DOMANDA E FIRMA ED INVIO DELLA DOMANDA
La seconda fase, cui potranno partecipare solamente le imprese che avranno completato regolarmente la prima fase, inizierà dalle ore 9,00 del 21 agosto 2017 e terminerà alle ore 19,00 del 6 ottobre 2017.
Anche in questo caso il termine è perentorio e l’impresa o il raggruppamento che dovesse tardare a concludere la fase, sarà considerata come inammissibile.
QUALI RIMBORSI POTRANNO ATTENDERSI GLI AUTOTRASPORTATORI?
Innanzi tutto va ricordato che, per la normativa UE in vigore, i rimborsi non potranno, in nessun caso, superare il 13% del valore dei pedaggi pagati da ciascuna impresa e/o raggruppamento.
Ricordiamo poi che il calcolo della riduzione compensata dei pedaggi avviene anche quest’anno secondo fasce di pedaggi pagati nel corso del 2016 purche a partire da 200mila euro.
Le percentuali di riduzione saranno differenziate sulla base della classe Euro del veicolo, ferma rimanendo l’esclusione dei veicoli con motorizzazione Euro 2 o precedente.
Infine, le imprese o i raggruppamenti che hanno effettuato transiti autostradali nelle ore notturne (ossia con ingresso tra le 22:00 e le 2:00 e uscita prima delle 6:00) tali da valere almeno il 10% del totale dei pedaggi pagati, avranno diritto a un’ulteriore riduzione del 10%.
FASCE DI RIDUZIONE TEORICA MASSIMA:
- Fatturato da 200.000 a 400.000 euro con motore Euro 3: 2%
- Fatturato da 200.000 a 400.000 euro con motore Euro 4: 3%
- Fatturato da 200.000 a 400.000 euro con motore Euro 5 o superiore: 4%
- Fatturato da 400.001 a 1.200.000 euro con motore Euro 3: 4%
- Fatturato da 400.001 a 1.200.000 euro con motore Euro 4: 5%
- Fatturato da 400.001 a 1.200.000 euro con motore Euro 5 o superiore: 6%
- Fatturato da 1.200.001 a 2.500.000 euro con motore Euro 3: 6%
- Fatturato da 1.200.001 a 2.500.000 euro con motore Euro 4: 7%
- Fatturato da 1.200.001 a 2.500.000 euro con motore Euro 5 o superiore: 8%
- Fatturato da 2.500.001 a 5.000.000 euro con motore Euro 3: 7%
- Fatturato da 2.500.001 a 5.000.000 euro con motore Euro 4: 9%
- Fatturato da 2.500.001 a 5.000.000 euro con motore Euro 5 o superiore: 10%
- Fatturato oltre 5.000.000 euro con motore Euro 3: 9%
- Fatturato oltre 5.000.000 euro con motore Euro 4: 11%
- Fatturato oltre 5.000.000 euro con motore Euro 5 o superiore: 13%
Ricordiamo, ANCORA UNA VOLTA, che le percentuali di riduzione sopradescritte sono essenzialmente teoriche, in quanto l’entità effettiva della riduzuone potrà essere calcolata solo quando, elaborate tutte le domande e conosciuta l’entità dei pedaggi pagati e la loro distribuzione in fasce di fatturato e classi ecologiche, sarà possibile raffrontare tali risultati con le somme a disposizione – tanto quelle strutturali che quelle annualmente stanziate dal Parlamento – e potrà quindi definirsi concretamente quanto rimborso potrà essere concesso a ciascuna fascia ed a ciascuna classe ecologica, ferma rimanendo la proporzione tra esse definita nella delibera n 05/2017 soprarichiamata.
