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Patenti e CQC convertite: niente più recapito al domicilio del conducente
Con messaggio del 29 aprile scorso, n.12, la Divisione 7 della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIMS ha comunicato che è stata rimossa la possibilità, per le patenti in conversione e per le CQC, di ottenere il recapito presso il domicilio del conducente, ripristinando così le precedenti modalità previste dalla circolare n.526 del 6 aprile 2016.
Facciamo presente che la circolare citata, per quanto riguardava la “gestione richieste patenti” prevedeva il seguente passaggio: “È possibile specificare tra le informazioni di una richiesta di patente, per duplicato per deterioramento, per smarrimento o furto, per rinnovo patente e per riclassificazione, l’indirizzo a cui far recapitare la patente, che verrà emessa. Per ogni patente, all’atto della consegna, dovrà essere corrisposta la quota dovuta per il servizio di recapito. Le agenzie/autoscuole, che utilizzano l’applicazione, devono inserire direttamente l’indirizzo della propria sede, come indirizzo di recapito della patente. La stessa modalità di invio deve essere utilizzata per le pratiche presentate allo sportello dell’UMC dagli studi di consulenza/autoscuole. Per quanto riguarda le richieste presentate dai privati all’UMC la patente può essere recapitata all’indirizzo comunicato dal conducente oppure, se i campi del recapito non sono avvalorati, viene inviata presso la sede dell’UMC con le modalità già in uso.”

