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Pagamento dei diritti doganali: attuata una proroga dalle dogane
L’Agenzia delle dogane, con determinazione n.121878/RU del 21 aprile 2020 (scaricabile in allegato), in applicazione dell’art.18 del decreto-legge 23/2020 (decreto liquidità), ha applicato l’agevolazione di pagamento della proroga di 30 giorni ai pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 23 aprile e l’8 maggio prossimo, senza addebito di interessi.
La proroga, tuttavia, è soggetta a degli adempimenti da parte degli operatori interessati che, come stabilisce la determina in oggetto, debbono fare richiesta e certificare di aver subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e/o aprile 2020 pari a:
- Almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;
- Almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotti ricavi superiori a 50 milioni di euro.
Inoltre, per le vie brevi, le dogane hanno reso noto che i requisiti di cui sopra non sono richiesti per gli operatori di logistica per i quali, ai sensi dell’art.92, comma 3 del decreto “Cura Italia” era già in vigore il differimento di 30 giorni del pagamento periodico differito dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo ed il 30 aprile, presentando la sola autocertificazione attesta il codice Ateco di appartenenza
Determinazione 121878 del 21 aprile 2020 Agenzia delle Dogane