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Pacchetto Trasporti: in zona Cesarini il Parlamento UE approva i primi capitoli. Assotir e l’UETR, visto il contesto, lo giudicano un risultato davvero non disprezzabile
E tutti e due partono da una valutazione del contesto politico e sociale in cui il voto di ieri va collocato.
Si badi bene che la classica linea di frattura tra vecchia e nuova Europa, con sistemi di protezione sociale e di costo del lavoro assolutamente non comparabili, non basta a giustificare tutte le difficoltà che si è dovuto affrontare.
Su alcune questioni, infatti, si è dovuto anche banalmente tener conto della complessità geografica dell’Unione: Paesi dell’Europa continentale con migliaia di chilometri di frontiere condivise e tratte stradali di poche centinaia di chilometri tra un bacino industriale e l’altro, tra una grande metropoli e l’altra e Paesi – tra questi l’Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo – che distano migliaia e migliaia di chilometri dai grandi mercati continentali e trasportatori che hanno bisogno, solo per raggiungerli, di consumare ore ed ore del prezioso tesoretto concesso dalle normative sui tempi di guida e suo tempi di lavoro.
Per tutte queste ragioni il risultato raggiunto ieri, ancorché si tratti solo di un primo passo, deve essere considerato un passo importante nella giusta direzione e per questo vanno ringraziati quanti si sono spesi perché a questo risultato si arrivasse prima della tagliola dello scioglimento del Parlamento.
Ovviamente ci riserviamo di tornare sull’argomento con i testi approvati ieri e con il giudizio ufficiale che l’UETR, l’Associazione europea cui ASSOTIR partecipa, ha dato del compromesso votato dal Parlamento UE
Ma, intanto, per quanto ci è dato sapere, cosa c’è, in concreto, nell’intesa raggiunta ieri? Cercheremo di riassumere di seguito, punto per punto, i principali risultati raggiunti:
RIPOSO SETTIMANALE E LOTTA AL “NOMADISMO” DEGLI AUTISTI
Il Parlamento ha lasciato invariate le regole del Reg. 561 che prevedono un riposo regolare ogni due settimane, intervallato, se necessario, da un riposo ridotto. Così come ha, una volta per tutte, ribadito che il riposo regolare – quello, per intenderci, di 45 ore – non possa essere preso “in cabina”, ma debba essere trascorso in aree appositamente attrezzate e dotate dei necessari servizi.
Ma quello che il Parlamento ha soprattutto stabilito è che almeno ogni 4 settimane sia l’autista che il veicolo debbano ritornare nel proprio Paese di stabilimento, impedendo gli squallidi bivacchi che alcuni “grandi player” del trasporto internazionale impongono tuttora ai propri autisti, veri e propri nomadi vaganti anche per mesi, da un Paese all’altro o le furbate di altri “grandi player” che hanno finito per trasformare – e il caso è proprio di questi giorni – persino intere fattorie in parcheggio per intere flotte, allo scopo di continuare nei propri traffici internazionali, saltabeccando da un Paese all’altro semplicemente cambiando al volo l’equipaggio alla guida dei propri camion, ma non rinunciando a mantenere la sede “ufficiale” dell’impresa nel Paese fiscalmente più conveniente.
CABOTAGGIO STRADALE E CRONOTACHIGRAFO INTELLIGENTE
Sul punto, com’è noto, si partiva da posizioni totalmente distanti. La vecchia norma prevedeva la possibilità di effettuare due viaggi interni al Paese in cui si è scaricato, prima che, con il terzo, si dovesse obbligatoriamente tornare al Paese di stabilimento.
A fronte di chi chiedeva la totale liberalizzazione del settore, il parlamento ha scelto una linea certamente più moderata:
- saranno infatti ammessi un numero illimitato di trasporti nel Paese in cui si è realizzato lo scarico, ma con due precisi vincoli:
- entro tre giorni si deve ritornare a casa propria;
- tornati a casa si deve rispettare una pausa di 60 ore prima di intraprendere un nuovo trasporto internazionale
E, a consentire un controllo effettivo su tali scansioni temporali c’è l’accelerazione – al 2021 – dell’introduzione dell’obbligo dei tachigrafi cosiddetti intelligenti (quelli di seconda generazione), che registrano automaticamente il passaggio della frontiera da parte del veicolo.
Queste regole si applicano anche alle imprese che usano veicoli commerciali leggeri in attività di trasporto internazionale, che dovranno montare il cronotachigrafo “intelligente” anche se hanno massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
Se è vero che avremmo tutti voluto un periodo di decantamento maggiore delle 60 ore su cui ci si è accordati, è pur vero che, fino all’ultimo, il rischio era che si rompessero le righe senza una decisione e si lasciasse quindi spazio per un rilancio a tutto campo delle parole d’ordine per un cabotaggio livero e senza freno.
DISTACCO TRANS-NAZIONALE E LOTTA ALLE LETTERBOX CON IL RAFFORZAMENTO DEL CRITERIO DI STABILIMENTO
Su questi temi – tra i più divisivi nel dibattito tra i diversi “sistemi Paese” ed in genere tra Est ed Ovest della UE – il compromesso, se non esaltante, non appare comunque disprezzabile.
Intanto le norme sul distacco e le relative procedure saranno, d’ora in avanti, anche per i lavoratori dell’autotrasporto, le stesse che regolano il distacco di ogni altro lavoratore dal Paese di abituale residenza e di impiego, ad altro Paese in cui è comandato ad effettuare la propria prestazione lavorativa.
Come si ricorderà, nei mesi scorsi, a fronte dell’approvazione della cosiddetta Direttiva “enforcement”, la Direttiva UE-2018-957 del 28-06-18, si era deciso di escludere dal suo raggio di azione proprio l’autotrasporto, in attesa di una specifica normativa che tenesse conto della peculiare natura di tale attività.
Ora invece si è convenuto che, proprio per evitare regimi e procedure diverse, che costringono tanto i datori di lavoro che le autorità di controllo a veri e propri superlavori, con i relativi costi, si potrà, anche nel nostro settore utilizzare le procedure generali per documentare il distacco del lavoratore.
E’ stato poi riconfermato – nonostante la Francia abbia fino all’ultimo cercato di far assumere all’Europa le proprie scelte – che i trasporti internazionali bilaterali non danno luogo a distacco, mentre tale distacco scatta per le imprese che utilizzano i propri autisti per realizzare attività di cabotaggio in altri Paesi europei.
Non costituiscono causa di distacco anche quei viaggi internazionali con origine e destinazione in due diversi paesi e che prevedano fino a due scarichi (o uno scarico ed un ricarico) oltre quello finale.
Sempre con l’obiettivo di una più efficace lotta contro le “letter box”, va la decisione del Parlamento di imporre che le aziende di autotrasporto debbano comprovare che, nel Paese in cui hanno la sede legale ed operativa, esse realizzino una “parte sostanziale” delle proprie attività nello stato membro dove sono registrate, evitando che tale registrazione sia fatta unicamente allo scopo di poter lucrare su un fisco più vantaggioso o su costi del lavoro anormalmente bassi rispetto a quelli correnti sul mercato internazionale.
Comunicato UETR – Versione originale inglese
Comunicato UETR – Traduzione non ufficiale