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Omesso versamento dei contributi. Nuova precisazione INL sui casi in cui l’”omissione rilevante” diviene reato
L’Ispettorato, infatti,con la Nota 8397 del 25 settembre 2017 – di cui abbiamo dato a suo tempo notizia – aveva specificato come – a seguito dellasentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 – le omissioni da considerare rilevanti erano quelle riferite all’anno di competenza contributiva dei versamenti; in sostanza quelle registrate nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 16 gennaio dell’anno successivo.
Va inoltre tenuto presente che, a seguito della depenalizzazione sancita dal D.Lgs 8/2016, l’omissione dei versamenti contributivi si configura come reato solamente nel caso in cui il totale dei contributi non versati superi la soglia dei 10.000 euro: Al di sotto di questo ammontare si configura invece una semplice violazione amministrativa.
Ora, tuttavia, la Cassazione – a Sezioni riunite – è tornata sull’argomento valutando l’omissione contributiva sulla base di un criterio di cassa e perciò “con riferimento alla mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (16 gennaio – 16 dicembre) relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso”.
A seguito di ciò, l’INL ha riesumato le indicazioni fornite a suo tempo dal Ministero del Lavoro con nota 9099 del 3 maggio 2016 che era stata invece, alla luce della prima sentenza della Cassazione, considerata come superata e non più applicabile dalla Nota 8397 del 25 settembre 2017 dell’Ispettorato.







