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Omesso versamento dei contributi. Nuova precisazione INL  sui casi in cui l'”omissione rilevante” diviene reato

Omesso versamento dei contributi. Nuova precisazione INL sui casi in cui l’”omissione rilevante” diviene reato

18 Aprile 2018

L’Ispettorato, infatti,con la  Nota 8397 del 25 settembre 2017 – di cui abbiamo dato a suo tempo notizia – aveva specificato come – a seguito dellasentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 – le omissioni da considerare rilevanti erano quelle riferite all’anno di competenza contributiva dei versamenti; in sostanza quelle registrate nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 16 gennaio dell’anno successivo.

Va inoltre tenuto presente che, a seguito della depenalizzazione sancita dal D.Lgs 8/2016, l’omissione dei versamenti contributivi si configura come reato solamente nel caso in cui il totale dei contributi non versati superi la soglia dei 10.000 euro: Al di sotto di questo ammontare si configura invece una semplice violazione amministrativa.

Ora, tuttavia, la Cassazione – a Sezioni riunite – è tornata sull’argomento valutando l’omissione contributiva sulla base di un criterio di cassa e perciò “con riferimento alla mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (16 gennaio – 16 dicembre) relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso”.

A seguito di ciò, l’INL ha  riesumato le indicazioni fornite a suo tempo dal Ministero del Lavoro con nota 9099 del 3 maggio 2016 che era stata invece, alla luce della prima sentenza della Cassazione, considerata come superata e non più applicabile dalla Nota 8397 del 25 settembre 2017 dell’Ispettorato.

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