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Nuove modalità per gli esami CQC e formazione degli Ispettori dei centri di revisione privati: pubblicati in G.U i due provvedimenti
Riportiamo, di seguito, un breve riepilogo dei provvedimenti pubblicati di recente in Gazzetta Ufficiale riguardanti:
- Decreto MINISTRO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI 05/07/2019 recante: Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
- Accordo Conferenza Stato-Regioni17/04/2019 n. 65/CSR, recante: Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Decreto MINISTRO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI 05/07/2019
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 21 agosto scorso del decreto del 5 luglio 2019, sono state definite le nuove modalità di effettuazione degli esami volti al conseguimento della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) che verranno applicate dal 19 novembre prossimo, ovvero trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del provvedimento.
Le principali novità introdotte dal decreto riguardano:
- La prova a quiz. Il candidato dovrà rispondere a 70 quesiti (barrando la casella vero o falso) entro 90 minuti; 40 quesiti dei predetti verteranno sulla parte comune, riguardante sia il trasporto merci che passeggeri, i rimanenti 30 si riferiranno specificatamente all’abilitazione scelta. Al candidato non è consentito di sbagliare più di 7 risposte.
- Il titolare di attestato di capacità professionale che volesse ottenere anche la CQC dello stesso settore può alternativamente:
- sostenere direttamente l’esame tramite prova a quiz composta da 40 quesiti sugli argomenti della parte comune. La prova dura 50 minuti e sono consentiti fino a 4 errori;
- frequentare la parte pratica del corso di formazione senza svolgere l’esame finale. La CQC verrà rilasciata, previa esibizione dell’attestato di frequenza al corso, da parte dell’ufficio della motorizzazione competente.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto scorso, è stato pubblicato l’Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni dello scorso 17 aprile riguardante i criteri di formazione degli Ispettori dei centri di revisione privati.
Tale accordo rappresenta il primo passo per rendere operativa la figura dell’Ispettore nei centri privati di revisione che ricordiamo è stata istituita dal D.M 214 del 19 maggio 2017, entrato in vigore dal 20 maggio 2018.
Per ottenere l’abilitazione ad Ispettore che opera nei centri di revisione privati è stato previsto un percorso formativo che farà capo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali vi provvederanno attraverso soggetti accreditati o autorizzati dalle stesse.
Tale percorso formativo si articolerà in due moduli denominati “A” (teorico, della durata di 120 ore) e “B” (teorico/pratico, della durata di 176 ore) ai quali se ne affiancherà un terzo “C” (teorico/pratico della durata di 50 ore), specifico per ottenere l’abilitazione alle revisioni per i mezzi pesanti. Quest’ultimo modulo si rivolgerà a coloro che hanno superato il modulo “B” e agli Ispettori già abilitati ai controlli tecnici ed in attività dalla data del 20 maggio 2018 in qualità di responsabili tecnici.
E’ previsto, infine, un corso di aggiornamento triennale della durata minima di 20 minuti al termine del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza.